COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI ANGIZIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA AQUILANA / AMATORI ANGIZIA DISPUTATA IL 23.11.13 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI E TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 0 –2 (C.U. N°18 del 5.12.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI ANGIZIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA AQUILANA / AMATORI ANGIZIA DISPUTATA IL 23.11.13 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI E TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 0 –2 (C.U. N°18 del 5.12.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Amatori Angizia ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo tempestivamente presentato dalla Società Unione Aquilana con il quale si contesta la partecipazione alla gara dei giocatori della Società Amatori Angizia muniti della sola tessera FIGC; rilevato che nel referto arbitrale lo stesso direttore di gara conferma che i giocatori della Società Amatori Angizia erano sprovvisti di documento di riconoscimento al di fuori della tessera FIGC, e che il C.U. n. 8 prevede espressamente che "in nessun caso l'arbitro potrà ammettere alla gara calciatori sprovvisti della tessera per l'attività amatori e di un documento d'identità, delibera di accogliere il reclamo disponendo la ripetizione della gara …. “ Ha dedotto l’appellante che prima dell’inizio della gara e al momento del riconoscimento, il direttore di gara riferiva che, ai fini dell’identificazione non erano necessari i documenti di identità, essendo sufficienti i tesserini F.I.G.C.. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento. La decisione del primo giudice, infatti, và esente da censure, considerato che dall’esame degli atti ufficiali in possesso del Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere (e, segnatamente, del referto arbitrale, laddove si dice chiaramente che il riconoscimento è avvenuto in base ai soli cartellini rilasciati dalla F.I.G.C.) risulta che, effettivamente, i calciatori della società appellante erano sprovvisti, nell’occasione, dei documenti di identità, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante risulta priva di qualsiasi elemento probatorio. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nel minore importo di € 78,00 e disponendo l’integrazione mediante addebito della residua somma di € 52,00.
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