COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.14 della Società U.S.D. PRO CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 dell’ 8.11.2013 (squalifica calciatore TRAPASSO Tommaso fino al 30/6/2015, squalifica calciatore

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.14 della Società U.S.D. PRO CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 dell’ 8.11.2013 (squalifica calciatore TRAPASSO Tommaso fino al 30/6/2015, squalifica calciatore MARINO Flavio fino al 17/1/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA con provvedimenti del 25 novembre 2013, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.65 del 28 novembre 2013, questa Commissione Disciplinare ha ridotto la squalifica al calciatore MARINO Flavio fino al 16 DICEMBRE 2013; ha disposto accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società riservandosi la decisione in ordine al ricorso proposto per il calciatore Trapasso Tommaso all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 16 dicembre 2013; rilevato che nell’odierna seduta il direttore di gara ha dichiarato di essere stato colpito volontariamente dal Trapasso Tommaso con una testata all’arcata sopracciliare destra e, successivamente, a seguito dell’espulsione e sempre volontariamente con un calcio alla caviglia del piede sinistro nonostante l’intervento dei propri compagni di squadra; che nell’occorso ha rivolto all’arbitro e ai calciatori avversari frasi offensive e minacciose; che quanto esposto dalla reclamante non trova alcun riscontro nel rapporto del direttore di gara ed è stato dallo stesso smentito; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; P.Q.M. conferma la squalifica inflitta dal Primo Giudice al calciatore TRAPASSO Tommaso fino al 30 GIUGNO 2015.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it