COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.26 della Società A.S.D. ROSE CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 28.11.2013 ( ammenda di € 200,00, squalifica del massaggiatore PIRRI Emilio fino al 12.12.2013, squalifica del calciatore BRUNO Saverio fino al 4.2.2014, squalifica del calciatore BRUNO Giacomo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.26 della Società A.S.D. ROSE CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 28.11.2013 ( ammenda di € 200,00, squalifica del massaggiatore PIRRI Emilio fino al 12.12.2013, squalifica del calciatore BRUNO Saverio fino al 4.2.2014, squalifica del calciatore BRUNO Giacomo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la sanzione della squalifica al massaggiatore Pirri Emilio non è reclamabile, ex art.45. comma 3 del C.G.S.; la sanzione dell’ammenda è congrua ed adeguata tenuto conto del comportamento ostile dei sostenitori e di alcuni calciatori della A.S.D. Rose City; la sanzione inflitta al calciatore Bruno Saverio deve essere ridotta essendosi lo stesso reso responsabile di comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro; la sanzione inflitta al calciatore Bruno Giacomo deve essere ridotta essendosi lo stesso reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene la squalifica inflitta al massaggiatore PIRRI Emilio; riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Saverio a QUATTRO (4) giornate effettive di gara; riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Giacomo a DUE (2) giornate effettive di gara; rigetta nel resto il reclamo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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