COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 19 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 127. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DE CRESCENZO ANTONIO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FRATTAMAGGIORE): ART. 1, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERFETTO ANTONIO (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NAPOLI SOCCER ACERRA): ART. 1, COMMI 1 E 5, ED ART. 15, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, NAPOLI SOCCER ACERRA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 19 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 127. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DE CRESCENZO ANTONIO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FRATTAMAGGIORE): ART. 1, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERFETTO ANTONIO (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NAPOLI SOCCER ACERRA): ART. 1, COMMI 1 E 5, ED ART. 15, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, NAPOLI SOCCER ACERRA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 27 novembre 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 28 ottobre 2013, prot. 1963/214, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 9.12.2013 sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il deferito A.E. De Crescenzo Antonio, rappresentato dall’assistente legale. Il rappresentante della Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell’assenza degli altri deferiti, sig. Perfetto Antonio, nonché la società Napoli Soccer Acerra, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate postali). Questa C.D.T., preliminarmente, dà atto alla Procura Federale, nella persona del sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, delle memorie difensive depositate in atti dall’arbitro De Crescenzo Antonio. ll rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, relativa alle seguenti circostanze: quanto all’arbitro De Crescenzo Antonio, per avere, al termine della gara Napoli Soccer Acerra / San Gennaro del 24.01.2010, valevole per il Campionato Allievi Regionali – Fascia B, colpito al volto con un pugno il calciatore Antonio Perfetto, tesserato a favore della società Napoli Soccer Acerra, causandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni, integrando, in tal modo, le violazioni del Codice di Giustizia Sportiva, indicate in epigrafe; quanto al sig. Antonio Perfetto, calciatore tesserato a favore della società Napoli Soccer Acerra, per avere, in seguito a quanto avvenuto ed al termine della gara Napoli Soccer Acerra / San Gennaro del 24.01.2010, presentato denuncia-querela all’autorità giudiziaria nei confronti del sig. De Crescenzo Antonio, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione (denuncia poi ritirata), integrando, in tal modo, le violazioni del Codice di Giustizia sportiva, indicate in epigrafe; quanto alla società Napoli Soccer Acerra, la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità oggettiva, per le infrazioni disciplinari ascritte al proprio tesserato. L’assistente legale dell’arbitro si riporta alle memorie difensive, chiedendo non potersi procedere, in quanto il fatto non sussiste. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico dell’arbitro De Crescenzo Antonio, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico del sig. Perfetto Antonio, la sanzione della squalifica per mesi sei, nonché 500.00 euro di ammenda; a carico della società Napoli Soccer Acerra, l’ammenda di euro 500.00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto, in via preliminare, che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, i deferimenti in esame siano fondati e motivati, sia sotto il profilo giuridico-sportivo, sotto il profilo delle violazioni disciplinari individuate, sia per quel che concerne l’esame dei fatti. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, le ha deliberate, come di seguito indicate, tenuto conto delle circostanze, di cui alla documentazione depositata: a carico dell’arbitro De Crescenzo Antonio, mesi tre di inibizione, in ragione dell’obiettiva gravità del suo comportamento nella circostanza, peraltro assolutamente inusitato e straordinario, senza precedenti, anche sotto il profilo della volgarità e violenza del gesto (un pugno al volto), oltretutto ai danni di un calciatore, all’epoca dei fatti, giovanissimo (per l’esattezza, sedici anni non ancora compiuti), con la circostanza aggravante di aver presentato una denuncia-querela all’autorità giudiziaria, senza la preventiva, prescritta autorizzazione; a carico del calciatore Antonio Perfetto, in luogo dell’ammenda proposta dal rappresentante della Procura Federale, la sanzione della diffida, tenuto conto che egli era stato già, all’epoca dei fatti, squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale fino al 30.06.2011, come dal Comunicato Ufficiale n. 31 del 28.01.2010 (ovvero, per un anno, cinque mesi e due giorni), anche e soprattutto a causa della gravemente omissiva descrizione dei fatti, di cui al referto arbitrale relativo alla gara, che non avrebbe potuto emergere (con pesante vulnus alla verità ed al principio di lealtà sportiva, al quale gli arbitri sono soggetti, se possibile, ancor più dei calciatori e degli altri tesserati), senza gli accertamenti della Procura Federale; a carico della società Napoli Soccer Acerra, la sanzione della diffida, tenuto conto che, come dal Comunicato Ufficiale n. 31 del 28.01.2010, la società medesima era stata già gravata da ammenda di euro 300,00, in ragione del principio della responsabilità oggettiva. Nel merito, questa C.D.T. ritiene, altresì, che, nella circostanza, debba valere il principio, giuridico prima ancora che giuridico-sportivo, del “ne bis in idem”, con qualche doverosa, ma sostanzialmente irrilevante distinzione, determinata dagli accertamenti eseguiti, per l’appunto, dal rappresentante della Procura Federale. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dell’arbitro, sig. De Crescenzo Antonio, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico del calciatore Perfetto Antonio della società Napoli Soccer Aversa, la sanzione della diffida; a carico della società Napoli Soccer Acerra, la sanzione della diffida.
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