COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 19 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 24. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTRO STORICO SALERNO – GARA CENTRO STORICO SALERNO I REAL BELLIZZI DEL 24.11.2013 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 51 del 19 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
24. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTRO STORICO SALERNO – GARA CENTRO STORICO SALERNO I REAL BELLIZZI DEL 24.11.2013 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. L’atto
di impugnazione, invero, fa riferimento all’ammenda di euro 130.00, inflitta alla medesima società,
perché al 26’ minuto del secondo tempo, propri tesserati non identificati profferivano ingiurie e
minacce nei confronti dell’arbitro, nonché alla squalifica, per sei giornate di gara, a carico del
calciatore Lioi Vincenzo, perché si avvicinava all’arbitro e lo colpiva con uno schiaffo sulla mano,
facendogli cadere il cartellino ed ingiuriandolo. La società ricorrente asserisce che il calciatore Lioi
Vincenzo abbia fatto cadere il cartellino giallo per ammonire un altro calciatore nell’intento di porre a distanza dall’arbitro un compagno di squadra che stava protestando: il tutto, per evitare
l’ammonizione, con la conseguenza che, nella concitazione, egli avrebbe toccato il cartellino, che è
caduto. Il direttore di gara, nel proprio rapporto, viceversa, afferma che il suddetto calciatore ha, con uno schiaffo alla mano, fatto cadere il cartellino. La fantasiosa ricostruzione dei fatti, da parte della società reclamante, non si appalesa idonea al ridimensionamento delle responsabilità della
reclamante. Questa C.D.T. valuta, infine, che, per quanto attiene alla sanzione dell’ammenda, essa si appalesi equa e proporzionata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Centro Storico Salerno; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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