COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SIG. ALESSIO DONATI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21 N. 3 E 22 N. 2 DELLE NOIF, DEL SIG. TEMPESTA FRANCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 61 DELLE NOIF E DELLE SOCIETÀ A.S.D. POGGIO MOIANO E F.C. RIETI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SIG. ALESSIO DONATI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21 N. 3 E 22 N. 2 DELLE NOIF, DEL SIG. TEMPESTA FRANCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 61 DELLE NOIF E DELLE SOCIETÀ A.S.D. POGGIO MOIANO E F.C. RIETI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Presidente dell’A.S.D. CAPRADOSSO, Sig. TOMASETTI RAIMONDO, presentava in data 18.4.2013 un esposto alla Procura Federale in cui denunciava la posizione irregolare del Sig. ALESSIO DONATI, già calciatore della società CENTRO ITALIA STELLA D’ORO, per la stag. sport. 2011/2012, successivamente fusa per incorporazione nella Soc. F.C. RIETI, e per la quale il suddetto DONATI avrebbe svolto l’incarico di Dirigente Accompagnatore per la squadra Juniores e, contemporaneamente, avrebbe partecipato a due gare del Campionato di II Categoria come calciatore, per la Società POGGIO MOIANO. La Procura Federale espletava attività di indagine, da cui è emerso che dalla documentazione esistente presso il Comitato Regionale Lazio, il Sig. ALESSIO DONATI è risultato essere tesserato come dirigente accompagnatore per la Società F.C. RIETI dal 1°.9.2012 al 10.10.2012 e tesserato come calciatore per l’A.S.D. POGGIO MOIANO dal 18.10.2012. La Procura ha quindi accertato che, dall’esame delle distinte di gara, è emerso che il DONATI, nonostante fosse tesserato con la Società POGGIO MOIANO, è stato inserito, con la funzione di massaggiatore, nella distinta di gara della Società F.C. RIETI del 20.10.2012 del Campionato cat. Juniores Elite FOGLIANESE – F.C. RIETI con tessera personale rilasciata dalla F.I.G.C., con la qualifica di Dirigente accompagnatore della F.C. RIETI. Dalle audizioni effettuate dalla Procura Federale nei confronti dei soggetti interessati, sono stati confermati i fatti rappresentati nella denuncia. Lo stesso DONATI ammetteva la sua presenza in entrambe le competizioni, giustificandosi con il fatto che i ragazzi del RIETI gli avevano chiesto di andare in panchina per vederli giocare l’ultima volta con la loro squadra. Considerato tutto ciò, la Procura ha ritenuto illegittima la partecipazione del DONATI alla gara di cui sopra, contravvenendo con il suo comportamento al disposto degli artt. 21 comma 3 e 22 comma 2 delle NOIF. Ha ritenuto, altresì, che tale violazione è imputabile anche al Dirigente accompagnatore della Società F.C. RIETI , Sig, TEMPESTA FRANCO in quanto, all’atto della compilazione della lista di gara, era a conoscenza che lo stesso DONATI era tesserato per altra Società. Ed è per tutti questi motivi, che la Procura Federale ha inteso deferire questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti soprariportati, per le motivazioni ivi indicate, e le Società POGGIO MOIANO e F.C. RIETI per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., in conseguenza del comportamento ascritto al proprio calciatore DONATI ed al proprio dirigente FRANCO TEMPESTA. Alla riunione indetta presso questa Commissione Disciplinare è presente per la Procura Federale l’AVV. LUCA SANZI mentre per i deferiti nessuno è presente, né hanno fatto pervenire memorie difensive al riguardo. Il Rappresentante della Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo: per il calciatore DONATI ALESSIO, in applicazione dell’art. 19 lett. F del C.G.S. 4 mesi di squalifica, per il Sig. FRANCO TEMPESTA, in applicazione dell’art. 19 lett. H del C.G.S. 4 mesi di inibizione, per la Società POGGIO MOIANO, in applicazione dell’art. 18 lett. C del C.G.S. l’ammenda di € 200 con diffida, per la Società F.C. RIETI, in applicazione dello stesso articolo, l’ammenda di € 500 con diffida. Questa Commissione, dopo aver esaminato e valutato tutti gli atti di cui è in possesso, ritiene le proposte avanzate dal Rappresentante della Procura Federale del tutto congrue rispetto ai fatti accaduti ed alle responsabilità dei soggetti deferiti. Detto tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di irrogare al calciatore DONATI ALESSIO 4 mesi di squalifica, al Sig. FRANCO TEMPESTA 4 mesi di inibizione, alla Società POGGIO MOIANO l’ammenda di € 200 con diffida ed alla Società F.C. RIETI l’ammenda di € 500 con diffida. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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