COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO PONTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 SGS DEL 28.11.2013 (Gara: SAN DONATO PONTINO – APRILIA del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO PONTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 SGS DEL 28.11.2013 (Gara: SAN DONATO PONTINO - APRILIA del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ASD SAN DONATO PONTINO chiede la ripetizione dell’incontro in oggetto, per avere l’arbitro sospeso lo stesso quando la squadra aveva ancora 7 calciatori in campo e che, quindi, per regolamento, la gara poteva proseguire regolarmente. E’ evidente, per la reclamante, l’errore tecnico commesso dall’arbitro, contestando la decisione del giudice sportivo che ha deliberato la regolarità della gara in questione. Questa Commissione ha esaminato nel dettaglio il ricorso in argomento in cui la ricorrente pone in evidenza che le espulsioni dei calciatori dal terreno di gioco sono state, nel corso della gara, solo 4 e che altra espulsione è stata decretata dall’arbitro ad un calciatore in panchina, quindi da non considerarsi come quinto calciatore espulso, in quanto non prendeva parte attiva al giuoco. In effetti, se la situazione verificatasi in campo fosse stata realmente quella eccepita dalla ricorrente, l’arbitro avrebbe dovuto proseguire la direzione dell’incontro, ma dalla lettura degli atti di gara e dal supplemento di referto appositamente redatto sulla vicenda, è emerso che il Direttore di gara ha condotto regolarmente l’incontro sino al termine dei 40 minuti stabiliti per tale campionato e che quindi le doglianze avanzate dalla ricorrente non appaiono assumibili. In considerazione di quanto sopra, questa Commissione, avvalendosi del disposto dell’art. 35 del C.G.S., che considera il referto arbitrale fonte primaria e degna di fede e che, in caso di contrasto con quanto sostiene chi reclama, prevale il contenuto di quest’ultimo, DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it