COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. ENZO DE SANTIS, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VALLE DEL TEVERE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 5, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ VALLE DEL TEVERE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, E ART. 5, COMMA 2, DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. ENZO DE SANTIS, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VALLE DEL TEVERE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 5, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ VALLE DEL TEVERE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, E ART. 5, COMMA 2, DEL C.G.S. Il Vice Procuratore Federale, letta la nota del 03.10.2013 del Comitato Regionale Lazio, pervenuta alla Procura Federale in pari data, con la quale veniva trasmessa copia degli articoli relativi alle dichiarazioni rilasciate dal sig. De Santis Enzo, Presidente della società ASD Valle del Tevere, nel corso di un’intervista al sito www.calciodellatuscia.it in data 26.09.2013 e sul quotidiano “Il Corriere di Viterbo” del 27.09.2013, ritenute lesive della reputazione della classe arbitrale RILEVATO che nella predetta intervista, pubblicata in data 26.09.2013 sul sito internet www.calciodellatuscia.it, il sig. De Santis affermava “Siamo nel 2013, le società crescono e la classe arbitrale regredisce. Manca la competenza, la preparazione dal punto di vista tecnico che comportamentale. Quello che mi da più fastidio è l’atteggiamento di questi signori (…) Atteggiamenti intimidatori e spesso spocchiosi di un gruppo di ragazzotti che in altri tempi avrebbero davvero fatto fatica ad uscire dall’impianto di gioco (…) manifestano tutta la loro maleducazione già nel prepartita, e poi fanno danni inenarrabili durante i novanta minuti di gioco. E le società chi le tutela? Ma soprattutto chi le risarcisce degli errori umani e tecnici di questi signori che arrivano al campo e sono i padroni del mondo? (…) Erano presenti 600-700 persone per un derby dove l’arbitro non era all’altezza della situazione (…). L’errore è ammissibile ma qui è una questione di competenza (…). I direttori di gara che non hanno l’educazione nemmeno nei confronti dei presidenti”; che altresì nel suddetto articolo comparso sul quotidiano “Il Corriere di Viterbo” del 27.09.2013 il sig. De Santis dichiarava “Non condivido il referto arbitrale in quanto totalmente falso e offensivo nei riguardi della nostra società, scritto da un soggetto che dovrebbe essere radiato non soltanto per la mancanza di capacità di arbitrare una partita di calcio, ma per aver scritto delle cose false.” che inoltre lo stesso Presidente della società ASD Valle del Tevere, con C.U. n. 51/LDN del 25.09.2013, veniva inibito dal Giudice Sportivo a svolgere ogni attività fino al 25.10.2013 in quanto allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, per la reiterazione di tali comportamenti a fine gara e per aver, in segno di protesta, colpito con calci la porta dello spogliatoio arbitrale; che il sopracitato sig. Enzo De Santis non provvedeva, in alcun modo, a smentire le proprie dichiarazioni, ed altresì; RITENUTO che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell’art. 8 della L. 8 febbraio 1948 n. 47; che il sig. De Santis, con le dichiarazioni contenute nei citati articoli comparsi sul sito internet www.calciodellatuscia.it in data 26.09.2013 e “Il Corriere di Viterbo” del 27.09.2013, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio la preparazione e la competenza degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, violando così i doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché l’art. 5, comma 1, del C.G.S.; che la società debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente, sig. Enzo De Santis; Visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – F.I.G.C. il sig. ENZO DE SANTIS, Presidente della società ASD Valle del Tevere, per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio la preparazione e la competenza degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso; la società ASD VALLE DEL TEVERE a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Enzo De Santis. Convocati regolarmente i deferiti per la riunione del 28 novembre 2013, alle ore 15, per la Procura è presente l’Avv. Luca Sanzi. Per i deferiti nessuno è presente. Il Presidente della A.S.D. Valle del Tevere, Enzo De Santis, ha trasmesso in termini una memoria difensiva con cui ha chiesto di essere ascoltato per “chiarire la sua posizione e tutelare la sua dignità e reputazione”, ma non si è presentato. La Procura, riportandosi all’atto di deferimento, ha concluso che l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo di comminare a: al Sig. ENZO DE SANTIS, Presidente della società A.S.D. Valle del Tevere un mese di inibizione; alla Società A.S.D. VALLE DEL TEVERE l’ammenda di € 1.000,00 (milleeuro//00). Tutto ciò premesso, questa Commissione, dopo ampia discussione, vagliati tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, rileva la particolare gravità delle affermazioni del De Santis, mai smentite o rettificate, dettagliatamente riportate nell’atto di deferimento e, da ultimo, il comportamento dello stesso De Santis che prima ha presentato memoria chiedendo di essere sentito e poi non si è presentato senza comunicare alcunché alla Commissione. Per questi motivi DELIBERA di inibire sino a tutto il 31 marzo 2014 il Sig. Enzo De Santis, Presidente della società A.S.D. Valle del Tevere; comminare l’ammenda di Euro 1.000,00 (milleeuro//00) alla società A.S.D. VALLE DEL TEVERE. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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