COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICCA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 LND DEL 28.11.2013 (Gara: FOCENE – FORTITUDO ROMA del 23.11.2013 – Campionato Juniores Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICCA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 LND DEL 28.11.2013 (Gara: FOCENE – FORTITUDO ROMA del 23.11.2013 – Campionato Juniores Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: con il suddetto reclamo la Società FORTITUDO CALCIO ROMA chiede la revoca della squalifica inflitta al proprio calciatore PICCA FEDERICO, sostenendo che lo stesso, dopo essere stato sostituito, non sarebbe stato più presente nella zona degli spogliatoi, allontanandosi poi dall’impianto sportivo alla fine dell’incontro. Gli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 45 del C.G.S.) descrivono un episodio totalmente diverso da quanto assunto dalla ricorrente. Infatti, l’arbitro riporta che il PICCA, al termine della gara, gli ha rivolto ingiurie e minacce e, dopo aver tentato di aprire la porta dello spogliatoio dove si trovava l’arbitro, la colpiva con calci e pugni. Da quanto rappresentato, appaiono chiaramente inaccettabili le doglianze della ricorrente, per cui, stante la congruità delle squalifica inflitta in primo grado, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore PICCA FEDERICO, come già anticipato sul CU n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it