COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGIOINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 16 DEL 21.11.2013 (Gara: ANGIOINA – PRO CALCIO CITTADUCALE del 2.11.2013 – Campionato Giov.mi Prov.li Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGIOINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO
DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI RIETI CON C.U. N. 16 DEL 21.11.2013
(Gara: ANGIOINA – PRO CALCIO CITTADUCALE del 2.11.2013 – Campionato Giov.mi Prov.li
Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società ASD ANGIOINA, contesta la legittima partecipazione
alla gara dei calciatori della Società PROCALCIO CITTADUCALE con foto autenticate, non
ritenendole idonee per la regolare identificazione degli stessi. In ordine alla omessa consegna
della distinta pre gara al Dirigente della squadra, la ricorrente fa presente che non risponde al vero,
il fatto che l’arbitro abbia ammesso che solo per mera dimenticanza, non la consegnava ad inizio
gara ma che invece gli veniva richiesta con insistenza, ottenendo al riguardo un netto rifiuto.
Chiede, per quanto sopra, la Società ANGIOINA che vengano adottati i provvedimenti del caso.
Questa Commissione Disciplinare, in relazione a quanto riferito dall’arbitro in un supplemento di
referto, ritiene che le lagnanze proposte dalla ricorrente, non sono assumibili in quanto tra i
documenti validi per poter legittimamente partecipare all’incontro, sono comprese, ai fini
riconoscimento, anche le foto autenticate rilasciate dal Comune di residenza.
L’art 61 delle NOIF poi stabilisce che, solo in caso di rifiuto da parte dell’arbitro, di consegna della
lista di gara, esiste la possibilità di ricorrere e chiedere di conseguenza la ripetizione dell’incontro.
Nel caso in esame, il Direttore di gara ha esplicitamente ammesso che per mera dimenticanza non
ha consegnato la distinta prima dell’inizio della partita e che, comunque, non gli veniva richiesta da
alcuno della Società ricorrente.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo, così come anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
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