COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RONCI LEONARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 100 LND DEL 27.11.2013 (Gara: CERRETO LAZIALE – ROMULEA del 24.11.2013 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 120/CDT del 20/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RONCI LEONARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 100 LND DEL 27.11.2013 (Gara: CERRETO LAZIALE – ROMULEA del 24.11.2013 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe in cui la Società CERRETO LAZIALE evidenzia che il comportamento del calciatore RONCI LEONARDO non è stato di natura minacciosa ma di ribellione, in quanto non riteneva giusto il provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro nei suoi confronti. L’episodio che ha fatto scaturire il provvedimento disciplinare, secondo la ricorrente, è nato in conseguenza di una punizione battuta dalla squadra avversaria, senza aspettare il fischio dell’arbitro. A quel punto il RONCI ha avuto sicuramente una reazione scomposta, spropositata e deprecabile, ma non caratterizzata da alcuna intenzione di violenza nei confronti dell’arbitro stesso, tanto che non è stato necessario alcun intervento dei compagni o degli avversari per evitare che l’arbitro subisse conseguenze di natura fisica. Questa Commissione, nell’esaminare il referto arbitrale, si è resa conto che l’episodio in questione è stato caratterizzato da una serie di atteggiamenti tenuti dal RONCI deprecabili sotto l’aspetto comportamentale, di natura certamente provocatoria e minacciosa, tali però da non provocare particolari danni alla persona dell’arbitro. Considerato tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore RONCI LEONARDO a 3 gare, così come anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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