F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROLAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA ALBINOLEFFE/SUDTIROL DELL’8.9.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROLAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA ALBINOLEFFE/SUDTIROL DELL’8.9.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013) In relazione alla gara Albinoleffe/Fussbal Südtirol dell'8 settembre 2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società Fussball Club Südtirol, osservando che a norma dell'art. 29 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori. E ciò d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, ovvero su reclamo, che deve essere preannunciato entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara stessa. Ritenuto che la società Südtirol ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25.9.2013, seguito dal reclamo in data 27.9.2013, ragione per cui il reclamo risultava presentato fuori dai termini previsti dalla predetta norma. Di guisa che non poteva non seguirne l'inammissibilità. A seguito della comunicazione del Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013 (che infliggeva a carico della Società Albinoleffe la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società Cremonese) la Società F.C. Südtirol veniva a conoscenza che il calciatore Simone Pontiggia (nato il 27.4.1993) era calciatore squalificato per 6 giornate effettive di gara dal Giudice Sportivo in data 30.5.2013, con riferimento alla fase finale del Campionato Nazionale Berretti 2012/2013. La sanzione disciplinare inflitta al calciatore non veniva eseguita per la mancata qualificazione della Società Albinoleffe alle semifinali. Cionostante, il Pontiggia veniva impiegato nella prima giornata di Campionato Lega-Pro, 1ª Divisione – Girone A contro la Società Savona, ed in data 8.9.2013 nella seconda giornata di campionato contro la Società F.C. Südtirol S.r.l.. Nel reclamo si censura la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013, per due ordini di motivi: 1) La previsione normativa di cui all'art. 29 comma 8 lett. a) C.G.S. e le dichiarazioni di cui al comunicato 33/DIV inducono a ritenere che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto attivarsi d'ufficio ex art. 29 comma 8 lett. a) C.G.S., anche in relazione alle gare disputate in data 1.9.2013 e 8.9.2013. La presenza in campo del calicatore Simone Pontiggia emergeva chiaramente dagli atti ufficiali (quali referto del Direttore di gara e distinte presentate e sottoscritte dalle squadre), venendo così ad essere pienamente soddisfatto il requisito di cui all'art. 29 comma 8 lett. a) C.G.S.. Si richiamano all'uopo la decisione dell'Alta Corte di Giustizia del CONI dell'8.5.2011 ed il lodo arbitrale del TNAS in data 3.9.2009 secondo cui la posizione di irregolarità di un calciatore in campo, e la derivata irregolarità della gara dallo stesso disputata, deve prevalere su qualsiasi altra considerazione, anche in ipotesi di ricorso inammissibile. Il giudice ha l'obbligo di verificare d'ufficio la regolare posizione dei calciatori. Si finirebbe altrimenti per rimettere alla discrezionalità delle società il rispetto delle regole del campionato e del Codice di Giustizia Sportiva. In via subordinata si sostiene, poi, che il reclamo sia stato proposto in termine. La mancata conoscenza del provvedimento di squalifica è da ritenersi del tutto incolpevole, tanto da superare la presunzione di conoscenza prevista dall'ordinamento, anche perché per mancanza dei dati anagrafici non era possibile desumere con certezza l'identità del calciatore. In via istruttoria si richiede l'assunzione d'ufficio dei documenti ufficiali della gara. Si conclude perché venga ritenuta illegittima la mancata attivazione del Giudice Sportivo per i fatti di cui alle gare 1.9.2013 e 8.9.2013 e si disponga nel merito irrogando alla Società Albinoleffe la sanzione della perdita della gara disputata in data 8.9.2013 con il punteggio 0-3 in favore di essa reclamante. Nelle controdeduzioni la U.C. Albinoleffe, deduce l'assoluta legittimità e fondatezza della impugnata delibera e l'insanabile inammissibilità del ricorso in primo grado perché pronunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 29, comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Non instaurabilità d'altro canto, nel caso di specie del procedimento d'ufficio, così come previsto dalla lettera c) dello stesso art. 29, risultando abbondantemente separati i limiti applicativi all'uopo normativamente e giurisprudenzialmente fissati con autorevoli ed illuminanti precedenti dei massimi organi di giustizia sportiva. Va ricordato che l'incontro di che trattasi si è disputato il 1° settembre 2013, mentre il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo e le successive motivazioni recano la data rispettivamente del 25 e del 27 settembre 2013 (cioè a dire 25 e 27 giorni dopo lo svolgimento della gara!). Né possono assumere alcuna valenza le sterili deduzioni di parte ricorrente tendenti a giustificare il ritardo con ipotetiche quanto inaccettabili difficoltà nella diretta percezione, ad opera del club ligure, del procedimento disciplinare pendente sul calciatore Pontiggia (nonostante la pubblicazione di detta squalifica sul relativo Comunicato Ufficiale!), arrivando a presentare una sorta di assai singolare esimente derivante dalla indicazione sul Comunicato medesimo dei soli nome e cognome del giocatore, senza indicazione del luogo e della data di nascita, ed individuando il "dies a quo" per gli evocati incombenti procedurali ex art. 29, co. 8 lett. b) C.G.S. non già della disputa della gara (come normativamente prescritto) bensì dalla comunicazione della delibera del Giudice Sportivo afferente alla successiva partita tra U.C. Albinoleffe S.r.l. ed U.G. Cremonese S.p.A. (!). Sul punto, sempre secondo le deduzioni della società Albinoleffe, basta richiamare l'attenzione sulla presunzione assolutadi conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati, sancita dall'art. 22, comma 11 C.G.S.: "Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo ci comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". Si richiamano a riguardo delle univoche decisioni che per situazioni perfettamente analoghe a quello di che trattasi, hanno sempre escluso la possibilità per l'Organo giudicante di sostituirsi alla parte ricorrente, il cui gravame sia inammissibile, esaminando ugualmente il merito della controversia. All'uopo si richiamano alcune significative decisioni (v. C.A.F. del 21 dicembre 2006, pubblicata sul Com. Uff. n. 27/C del 22 dicembre 2006) anche della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008) nelle quali si afferma che il Giudice Sportivo dopo avere "omologato" la gara (col risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale), se non ci sono fatti nuovi, non può procedere d'ufficio. Al di fuori dell'ipotesi ex art. 29 C.G.S. il Giudice Sportivo, nei procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e, in particolare, alla posizione irregolare dei tesserati che hanno partecipato alla gara non può esercitare la propria funzione in quanto "functusmunere". In definitiva, dopo che sia intervenuta la c.d. omologazione, residua al medesimo Giudice Sportivo solo un potere disciplinare, che egli può esercitare infliggendo le sanzioni del caso, con esclusione però di provvedimenti che possono modificare il risultato della gara. Ancora la Corte di Giustizia Federale con decisione del 22 maggio 2009 (Com. Uff. n. 200/C.G.F.), ha affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara. Si può concludere che il potere d'ufficio del Giudice Sportivo soggiace a rigorosi limiti temporali ed applicativi, che precludono allo stesso una qualunque rivisitazione della regolarità della posizione dei tesserati successiva allo spontaneo esame dei documenti ufficiali ed alla avvenuta omologazione del risultato della gara. Nelle controdeduzioni, infine, si evidenzia la giustezza di tali decisioni che mirano ad evitare interventi postumi "a scoppio ritardato" sugli esiti del campo, a precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati. E' impensabile e pericolosissima l'ipotesi prospettata nell'attuale reclamo, basata sulla sostanziale possibilità in qualsiasi momento della stagione, di chiedere la vittoria a tavolino di una gara (disputata magari alla prima giornata, come nel caso che ci occupa), avvalendosi di strumenti (ricorsi tardivi, esposti, denunce e quant'altro) proceduralmente irrituali e/o normativamente inesistenti. Il reclamo è infondato e va respinto. La decisione del Giudice Sportivo è del tutto aderente alle risultanze degli atti ed immune da vizi logico-giuridici, oltre che aderente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale. A ben guardare tutto il procedimento di Giustizia Sportiva è improntato alla celerità (si è addirittura ridotto da 7 a 3 giorni il termine per la presentazione dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio del gravame, che deve intervenire entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara) e volere estendere i poteri ufficiosi del Giudice Sportivo senza alcun termine di tempo stravolge tutto l'impianto codicistico e le finalità che deve perseguire. I due precedenti del lodo TNAS e della decisione dell'Alta Corte di Giustizia sono superati, ragionevolmente, analizzando anche lo spirito e le finalità che la norma (art. 29 n. 7 C.G.S.) deve perseguire, dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008 e Com. Uff. n. 200 (GF del 22 maggio 2009), e dalla quale non si ritiene opportuno discostarsi in carenza di valide ragioni. Il ricorso in primo grado è affetto da insanabile inammissibilità perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 28, co. 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Scaduto il termine processuale, si è esaurito anche il potere di Ufficio del Giudice Sportivo. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte dove si afferma che il Giudice Sportivo dopo aver "omologato" la gara (in base al risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale), se non ci sono fatti nuovi, non può procedere d'ufficio. Sono valide le controdeduzioni della Società Albinoleffe che, evidenziando la giustezza di tali decisioni, sottolinea le anomalie degli interventi postumi "a scoppio ritardato" sugli esiti del campo, precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati (a fronte del pericolo di chiedere, in qualsiasi momento della stagione, la vittoria a tavolino di una gara!). Inaccettabile, poi, la tesi di ritenere il reclamo proposto in termine, stante che la mancata conoscenza del provvedimento di squalifica è da ritenersi del tutto incolpevole, tanto da superare la presunzione di conoscenza prevista dall'ordinamento, giacché per carenza dei dati anagrafici non era possibile desumere con certezza l'identità del giocatore. Si tratta di una tesi "contra legem" per la presunzione assoluta di conoscenza (dalla data di pubblicazione del relativo comunicato) stabilita dall'art. 22, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirol di Bolzano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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