F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIATORE BAGALINI STEFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE A.C. SANGIUSTESE S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013) 4. RICORSO SIG. BAGALINI ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI, ARBITRO EFFETTIVO SEZIONE AIA DI FERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 40 COMMI 1, 2 E 3, LETTERE A) E C) DEL REGOLAMENTO A.I.A E DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. – NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIATORE BAGALINI STEFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE A.C. SANGIUSTESE S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013) 4. RICORSO SIG. BAGALINI ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI, ARBITRO EFFETTIVO SEZIONE AIA DI FERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 40 COMMI 1, 2 E 3, LETTERE A) E C) DEL REGOLAMENTO A.I.A E DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013) Con provvedimento del 2 agosto 2013 il Procuratore federale vicario, premesso di aver ottenuto dalla Corte di Giustizia Federale, sez. consultiva, la proroga dei termini di indagine degli originari procedimenti di cui il presente costituisce stralcio e ritenuto che gli elementi a disposizione consentono di considerare «raggiunto un evidente quadro probatorio nei confronti di alcuni soggetti tesserati, con riferimento specifico» ad un incontro avente finalità illecite effettuato fra diversi tesserati, anche con un arbitro effettivo ed esponenti del gruppo degli “zingari”, fatta espressa riserva di adozione di ulteriori provvedimenti, ha deferito, per quanto qui interessa, alla Commissione disciplinare nazionale: - Carlo Gervasoni, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la società F.C. Piacenza S.p.A.; - Stefano Bagalini, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la società A.C. San Giustese S.r.l.; - Roberto Bagalini, arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti alla sezione A.I.A. di Fermo; - la società A.C. San Giustese S.r.l.; per rispondere: - Carlo Gervasoni, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Stefano Bagalini, organizzato in data 1 aprile 2011 un incontro tra due esponenti del gruppo degli “zingari” con l’allora arbitro effettivo Roberto Bagalini, al fine di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli “zingari” al sig. Roberto Bagalini; -Stefano Bagalini, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Carlo Gervasoni, in data 1 aprile 2011, organizzato un incontro tra due esponenti del gruppo degli “zingari” con l’allora arbitro effettivo Roberto Bagalini con la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere venuto a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli “zingari” al sig. Roberto Bagalini; -Roberto Bagalini, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere partecipato, in data 1.4.2011, ad un incontro con due esponenti del gruppo degli “zingari”, che aveva per finalità quella di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e con un giocatore (Carlo Gervasoni) ancora in attività partecipante al campionato per cui egli poteva essere designato ad arbitrare dal proprio Organo Tecnico, e per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere venuto a conoscenza della proposta illecita avanzata dagli “zingari” nei suoi confronti; -la società AC San Giustese s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al sig. Stefano Bagalini all’epoca proprio calciatore. Così instaurato il giudizio dinanzi alla CDN, i difensori dei deferiti Bagalini Stefano e Bagalini Roberto hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Quest’ultimo ha, preliminarmente, eccepito di non essere più soggetto alla giurisdizione sportiva in quanto non più tesserato. Il sig. Carlo Gervasoni, invece, prima dell’inizio del dibattimento ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di applicazione concordata della pena, ai sensi dell’art. 23 CGS. All’esito della discussione innanzi alla CDN il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: -squalifica di anni 1 (uno) per Stefano Bagalini; -anni 2 (due) di inibizione per Roberto Bagalini; -ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la società AC San Giustese s.r.l. I deferiti hanno insistito per il proscioglimento. In sede preliminare, la CDN rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di Roberto Bagalini. Evidenziava, a tal proposito, la CDN che, all’epoca dei fatti il deferito era tesserato della Federazione e le successive dimissioni non hanno fatto venir meno la giurisdizione per il noto principio della “perpetuatio”, sancito dall’art. 19, comma 1, CGS. Nel merito, visto l’art. 23 CGS, la CDN disponeva l’applicazione della sanzione della squalifica di mesi 1 (uno) nei confronti di Carlo Gervasoni. All’esito del dibattimento, la CDN infliggeva le seguenti sanzioni: -mesi 9 (nove) di squalifica per Stefano Bagalini; -mesi 9 (nove) di inibizione per Roberto Bagalini; -€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società AC San Giustese s.r.l. La CDN ha, infatti, ritenuto fondate le contestazioni mosse ai sigg.riBagalini. «Dagli atti del procedimento», afferma la CDN, «si evince che nella notte tra il giorno 1 e il 2 aprile 2011 si tenne presso Porto San Giorgio un incontro avente finalità illecite tra due esponenti del gruppo degli “zingari” (Gegic e Ilievsky) ed i tesserati Roberto Bagalini, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Fermo, Stefano Bagalini, all’epoca dei fatti calciatore della Società AC San GiusteseSrl, e Carlo Gervasoni, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società FC Piacenza S.p.a.. Quest’ultimo in compagnia di Gegic e Ilievsky (noti alla Giustizia Sportiva e all’opinione pubblica come esponenti di spicco dei cosiddetti “zingari” o “slavi” e dediti alla realizzazione di accordi illeciti al fine di scommettere su risultati di gare precombinate) si fermò a cenare presso il Ristorante “Cobà” di proprietà del calciatore Stefano Bagalini e in tale occasione il Gervasoni, su richiesta del Gegic che aveva appreso della possibilità di avvicinare l’arbitro effettivo Roberto Bagalini perché legato da vincolo di parentela con il predetto Stefano Bagalini, organizzò per il tramite di quest’ultimo un incontro con il predetto arbitro, dal quale era stato arbitrato in occasione di una gara svoltasi la settimana precedente. È acclarato che l’arbitro Roberto Bagalini accettò di partecipare a tale incontro, che si tenne effettivamente circa alle 2 della notte e nel corso del quale i due “zingari” gli offrirono una somma tra i 50.000 e gli 80.000 euro al fine di alterare il regolare svolgimento di una o più gare che da lì in poi sarebbe stato designato a dirigere. Il Roberto Bagalini non rifiutò immediatamente tale proposta illecita, ma si dimostrò possibilista e si riservò di dare una risposta a tale offerta in base alle gare per le quali effettivamente sarebbe stato designato. Su queste circostanze le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Gervasoni (che, come già detto, ha definito la sua posizione nel presente procedimento ai sensi dell’art. 23 CGS), reiterate, coerenti, molto dettagliate e logiche, sono riscontrate dalle stesse dichiarazioni dei deferiti che hanno confermato che effettivamente verso le due della notte tra il 1 ed il 2 aprile 2011 presso il Ristorante “Cobà” di Porto San Giorgio si sono ritrovati tutti i soggetti sopra citati. Le ragioni di tale incontro riferite dai fratello Bagalini appaiono prive di credibilità. Non è affatto plausibile che a quella tarda ora della notte il Roberto Bagalini, che si occupava direttamente di altro ristorante di famiglia (il vicino “Caminetto”), fosse nel ristorante Cobà solamente per preparare il conto che Gervasoni e i suoi due amici avrebbero, per ragioni misteriose, lasciato in sospeso. Senza contare poi che i Bagalini non sono stati in grado neppure di dedurre le ragioni per le quali il Gervasoni avrebbe dovuto falsamente accusarli né tantomeno quali vantaggi avrebbe tratto dal farlo, tenuto conto di quanto ancora più grave il Gervasoni aveva già confessato». Per l’effetto, la CDN riteneva Roberto e Stefano Bagalini responsabili dei fatti loro ascritti, con connessa conseguente responsabilità oggettiva della società San Giustese. Con separati ricorsi, avverso la predetta decisione propongono reclamo, come rispettivamente rappresentati e difesi, Stefano Bagalini e Roberto Bagalini. Stefano Bagalini contesta, anzitutto, che vi sia stata alcuna organizzazione dell’incontro con il sig. Gervasoni accompagnato dai due c.d. zingari. In realtà, afferma il reclamante, il sig. Gervasoni si stava recando, come accompagnato, ad Ascoli Piceno «quando decide di fermarsi a mangiare nel ristorante Cobà a Porto San Giorgio, oggi provincia di Fermo ma un tempo provincia di Ascoli Piceno, questo a significare come il luogo fosse sulla strada del Gervasoni». Gervasoni dice, prosegue il reclamante, «di averlo fatto per arrivare tramite Stefano Bagalini al fratello arbitro Roberto Bagalini, ma il motivo del suo arrivo, a suo stesso dire, lo svela solo quando già è a tavola (…) Dunque nessun incontro è stato organizzato». Lamenta, poi, Stefano Bagalini che la CDN ha ritenuto non credibile la versione dei Bagalini secondo cui l’incontro al Cobà si sarebbe svolto in due fasi con il conto da pagare lasciato in sospeso, quando è invece lo stesso Gervasoni a confermare di essere ritornato al ristorante dopo l’incontro ad Ascoli Piceno con Micolucci. Avrebbe poi «dell’incredibile il passaggio» della decisione della CDN secondo cui i sigg.riBagalini “non sono stati in grado neppure di dedurre le ragioni per le quali Gervasoni avrebbe dovuto falsamente accusarli né tantomeno quali vantaggi avrebbe tratto dal farlo, tenuto conto di quanto ancora più grave il Gervasoni aveva già confessato”. Una straordinaria inversione dell’onere della prova! Comunque questa difesa già nella memoria di prime cure aveva spiegato ciò, ma nessuno si è assunto la briga di una lettura, evidentemente». In sintesi, sarebbero, sostanzialmente, i vantaggi ottenuti nell’ottica di mitigazione delle sanzioni e dei trattamenti penali che avrebbero indotto il sig. Gervasoni alle affermazioni rese in ordine all’episodio contestato ai sigg.ri Bagalini. E poi, sempre a dire del reclamante Stefano Bagalini, lo stesso Gervasoni si contraddirebbe nelle sue diverse dichiarazioni. «Ma soprattutto alla decisione di prime cure sfugge il fatto più clamoroso. Se fosse credibile il Gervasoni, se fosse vero quanto dice di avere organizzato un incontro di zingari e di Bagalini, di fronte ad una somma messa sul tavolo di 50/80 mila euro, nel cuore della notte, soli tutti loro, ebbene l’affare non si conclude con il mettere i soldi in tasca ?!? Si può comunque credere che una proposta così ghiotta non abbia avuto poi esiti, come invece confessa lo stesso Gervasoni?». Per queste ragioni, qui in sintesi riassunte, alla luce dell’assenza di riscontri alle contraddittorie dichiarazioni di Gervasoni, il sig. Stefano Bagalini chiede di essere prosciolto. Analoghe deduzioni difensive reca l’appello proposto dal sig. Roberto Bagalini. Il reclamante sarebbe del tutto estraneo ai fatti imputatigli. Lo stesso Gervasoni, a tal proposito, riferisce di aver incontrato (al rientro nel ristorante dopo essersi visto con Micolucci) il sig. Roberto Bagalini e che nell’occasione Gegic gli chiese se poteva dargli la disponibilità per un over per una partita che sperava potesse arbitrare nei giorni successivi. Orbene, «la “proposta” del Gegic, così come formulata, non poteva che essere valutata come poco attendibile, una “spacconata”, una fesseria (…) Quindi, in buona sostanza, nel contesto descritto, non si presentavano ictu oculi al signor Roberto Bagalini i presupposti per un dovere di denuncia: ci si voglia scusare l’espressione, ma un arbitro di calcio di una certa esperienza – prima di investire la Procura Federale di una questione serissima come il tentativo di corromperlo per alterare risultati di gare ufficiali – deve essere certo di non trovarsi davanti a un “perecottaro” qualsiasi: giova ripetere che mai il Signor Roberto Bagalini aveva conosciuto il Gervasoni, il Gegic o l’Ilievski e che è ampiamente provato che questi personaggi sono piombati all’improvviso e di loro esclusiva iniziativa nel ristorante dei due fratelli. Se poi avessero fatto ciò a causa di presunte voci inerenti l’altrettanto presunta “malleabilità” dell’arbitro Roberto Bagalini, questo era ed è un problema loro. Deve aver valore il comportamento, non l’etichettamento. Si denuncia se si è certi». Anche il sig. Roberto Bagalini, dunque, conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata e il proprio proscioglimento. Alla seduta fissata innanzi a questa CGF comparivano i sigg.ri Roberto Bagalini e Stefano Bagalini, ciascuno assistito dai propri difensori. Per la Procura federale è comparso l’avv. Camici. L’avv. Calvari, per Roberto Bagalini, richiamando il contenuto del proprio atto di reclamo, ribadisce che dire che il fatto-incontro c’è stato, non significa certo che lo stesso è connotato dai requisiti dell’antigiuridicità. Aggiunge, poi, che non vi è interesse a contestare le dichiarazioni rese da Gervasoni, né di appurare le ragioni per cui le stesse sono state rese. Probabilmente, secondo l’assunto difensivo, tutta la vicenda è da ricondursi ad una sorta di “sondaggio” di Gervasoni, allo scopo di verificare se fosse stato effettivamente possibile coinvolgere Roberto Bagalini nelle alterazioni delle partite, ai fini di scommessa. Conclude, il difensore di Roberto Bagalini, insistendo per la riforma integrale della sentenza e quindi, per il proscioglimento del proprio ass.to o, in subordine, per una forte riduzione della sanzione. L’avv. Agostini, richiamando le difese scritte già svolte per il proprio ass.to Stefano Bagalini, evidenzia come la tesi accusatoria si regga solo sulle dichiarazioni di Gervasoni, rimaste, a suo dire, prive di qualsiasi riscontro. Ne consegue la richiesta di proscioglimento. L’avv. Camici, per la Procura federale, evidenzia come la difesa di Roberto Bagalini fondi la propria tesi difensiva sulla indeterminatezza della proposta alterativa e come tale assunto non regga, considerato che è sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie dell’omessa denuncia, la semplice proposta di disponibilità ad alterare future partite. Ciò solo comporta l’obbligo di denuncia. Quanto alla posizione di Stefano Bagalini, il rappresentante della Procura ritiene come non sia rilevante se l’incontro sia stato o meno dallo stesso organizzato, essendo sufficiente, ai fini del fondamento dell’assunto accusatorio, che l’incontro ci sia effettivamente stato: circostanza, questa, a dire della Procura, non smentita. Chiusa la discussione il Collegio, preliminarmente riuniti i reclami di cui trattasi, ha assunto, all’esito della camera di consiglio, la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti MOTIVI Nel merito, i reclami possono trovare solo parziale accoglimento. Recita l’art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». La conoscenza («in qualunque modo»), dunque, che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine comporta l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale. L’obbligo di denuncia sorge non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). Con riferimento all’illecito contestato ai sigg.riBagalini ritiene questo Collegio che i fatti addebitati possano reputarsi dimostrati: di conseguenza, merita conferma la decisione assunta dalla CDN nei loro confronti, seppur rivalutata con riguardo all’entità delle sanzioni. Pacifico l’incontro avvenuto tra i fratelli Roberto e Stefano Bagalini, Gervasoni, Ilievski e Gegic, nella notte tra il giorno 1 e il 2 aprile 2011, in località Porto San Giorgio, presso il ristorante Ristorante “Cobà”. Poco rilevante, ai fini del presente giudizio, se l’incontro sia stato organizzato o sia stato ideato e voluto soltanto dal sig. Gervasoni e dai suoi due accompagnatori e che, quindi, allo stesso i sigg.riBagalini abbiano quasi casualmente partecipato senza averlo prima concordato. Peraltro, secondo quanto riferisce il sig. Gervasoni il 12.3.2011 alla Procura della Repubblica di Cremona, fermatosi con i due c.d. zingari a cenare al ristorante Cobà, chiese al sig. Stefano Bagalini se fosse stato possibile incontrare, la sera stessa, l’arbitro Roberto Bagalini, che, già presso il ristorante, «si era limitato a venirmi a salutare al tavolo. Peraltro io avevo con lui soltanto una conoscenza superficiale». Accadde così, prosegue il sig. Gervasoni, «che di notte, dopo l’incontro con Micolucci, siamo ritornati al Ristorante dove Gegic ha potuto parlare con Bagalini Roberto (…)». Precisa Gervasoni alla Procura federale nell’audizione del 13.4.2012: «Notammo che girava per il locale anche il fratello Roberto che mi venne a salutare in quanto ci conoscevamo per ragioni sportive e anche perché quando ero a Verona eravamo usciti qualche volta insieme. A questo punto chiesi a Stefano se avessi potuto scambiare due chiacchere, presenti Gegic e Ilievski, con i due fratelli in un ambiente più riservato. Gli dissi che sarei potuto tornare dopo l’incontro che dovevo avere ad Ascoli per salutare un amico (non gli riferii che si trattava dell’incontro con il Micolucci). Ciò avvenne effettivamente alle due del mattino del giorno successivo, quando ritornammo al locale che ormai era vuoto e nel quale ci aspettava Stefano che avvertì il fratello che di lì a poco si presentò. Nel corso di questo secondo incontro io proposi a Roberto e Stefano di sentire Gegic che aveva l’intenzione di proporgli la manipolazione di qualche partita con risultato Over. Cosa che Gegic effettivamente fece, riservandosi di indicare le partite che sarebbero state quelle dove era designato l’arbitro Roberto Bagalini. Gegic propose un compenso tra i 50.000,00 e 80.000,00 euro. Roberto era un po’ titubante tuttavia non oppose un netto rifiuto riservandosi di dare una risposta in relazione alle partite per le quali sarebbe stato effettivamente designato». Dalla narrazione dei fatti come riferita dal sig. Gervasoni emerge, dunque, che se il primo incontro, durante la cena, con Stefano Bagalini e il fratello arbitro fu, in qualche modo casuale per questi ultimi, il secondo, quello dopo cena, avvenuto, cioè, al rientro al ristorante del sig. Gervasoni, venne con gli stessi organizzato o, quantomeno, concordato. Ma, ad ogni buon conto, ai fini della decisione rileva soprattutto che, su richiesta del sig. Gegic, che aveva appreso della possibilità di avvicinare l’arbitro effettivo Roberto Bagalini perché legato da vincolo di parentela con il predetto Stefano Bagalini, Gervasoni organizzò (o ideò) l’incontro, al quale, come detto, è acclarato vi abbia comunque partecipato l’arbitro Roberto Bagalini. Peraltro, sotto tale profilo, bene evidenzia la CDN come le ragioni dell’incontro riferite dai fratelli Bagalini non appaiano credibili. Nel corso dello stesso (anche questa circostanza appare pacifica), i due “zingari”, come già sopra evidenziato, hanno offerto al sig. Roberto Bagalini tra i 50.000 e gli 80.000 euro al fine di alterare il regolare svolgimento di una o più gare che da lì in poi sarebbe stato designato a dirigere. Dalle circostanziate dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del sig. Gervasoni emerge come Roberto Bagalini non rifiutò immediatamente la proposta illecita, dimostrandosi possibilista e riservandosi di dare una risposta a tale offerta in base alle gare per le quali effettivamente sarebbe stato designato. Né esclude la sussistenza della violazione dell’obbligo regolamentare di denunciare il tentativo di alterazione il fatto che, come dichiarato dallo stesso Gervasoni, al quale lo ha riferito il sig. Gegic, successivamente quest’ultimo si è recato a parlare nuovamente con Stefano Bagalini in relazione alla designazione di Roberto Bagalini per la gara Frosinone – Livorno, ma che non se ne fece nulla. Occorre, per chiarezza espositiva, osservare come la ricostruzione operata da Gervasoni appare estremamente circostanziata e nessun limite incontra nell’assunto difensivo degli incolpati, circa la sua progressiva precisazione nel corso dei successivi interrogatori e/o audizioni. In tal ottica, questa CGF ha avuto già modo di affermare, in generale, come nell’ambito dell’ordinamento giuridico, in ragione di regole di giudizio che possono essere considerate espressione di principi generali, la chiamata in correità non assuma una valenza dimostrativa autosufficiente, equiparabile a quella di altre prove dichiarative (testimonianza), a causa di evidenti cointeressenze che potrebbero minare, in radice, la genuinità della collaborazione. Da qui ha luogo l’elaborazione giurisprudenziale di criteri di giudizio e di rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del chiamante in correità, alla luce di quelli che sono i tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare come, nella fattispecie, risulti ampiamente rimarcata l’attendibilità intrinseca del sig. Gervasoni, le cui dichiarazioni non risultano ispirate da interessi premiali, appaiono genuine e sufficientemente circostanziate. Pertanto, ad avviso del Collegio, il giudizio sull’attendibilità intrinseca del chiamante non può essere revocato in dubbio. Ciò premesso, alla luce dei canoni ermeneutici sopra richiamati, ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti al giudizio possano considerarsi quali sufficienti riscontri esterni. Del resto, non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante. In definitiva, il sig. Roberto Bagalini è stato destinatario di una proposta di manipolazione di risultati di future gare in relazione alle quali sarebbe stato designato a dirigere, mentre il sig. Stefano Bagalini ha quantomeno partecipato all’organizzazione dell’incontro avente le finalità sopra ricordate. Entrambi, dunque, sono responsabili di non aver denunciato o fatti agli organi federali. A nulla rileva, per i profili qui considerati, che la proposta alterativa non abbia avuto ad oggetto una gara specifica: infatti, anche la semplice richiesta di disponibilità a manipolare il regolare andamento delle partite che sarebbe stato chiamato a dirigere è più che sufficiente a far scattare l’obbligo di denuncia di cui all’art. 7, comma 7, CGS. Deve, dunque, essere confermata l’affermazione di responsabilità in ordine ai fatti ascritti ai reclamanti. I reclami, tuttavia, meritano, invece, accoglimento in ordine alle conseguenze sanzionatorie. Sotto tale profilo, infatti, appare ragionevole ritenere che la proposta alterativa, per quanto “generica” e “fumosa” sia stata in qualche modo percepita, ma coglie nel segno la difesa dei sigg.riBagalini quando evidenzia che, anche alla luce del fatto che i c.d. zingari avevano bevuto e, a loro dire, “straparlavano” un po’, non abbiano dato eccessivo peso alle proposte formulate dal sig. Gegic. Questa circostanza, seppur, come detto, non idonea ad escludere l’integrazione dei requisiti della violazione dell’obbligo di denuncia, milita a favore della mitigazione della sanzione che, questo Collegio, così rivalutati i fatti di rilievo ai fini del giudizio, ritiene congruo riportare nel minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3) e 4), li accoglie in parte e riduce la sanzione nei confronti di Bagalini Stefano e Bagalini Roberto a mesi 6 di squalifica. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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