F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO ABITUALMENTE OCCUPATO DALLA TIFOSERIA COSIDDETTA “ULTRAS” PER 1 GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/COMO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO ABITUALMENTE OCCUPATO DALLA TIFOSERIA COSIDDETTA “ULTRAS” PER 1 GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/COMO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013, ha inflitto, alla società Calcio Como S.r.l., la sanzione della chiusura del settore dello stadio abitualmente occupato dalla tifoseria cosiddetta “ultras” per 1 gara effettiva, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 n. 2 bis C.G.S.. Tale decisione veniva assunta perché, durante il 1° tempo della gara Albinoleffe/Como del 16.11.2013, nell’arco di 13 minuti sostenitori della società Como, in campo avverso, valutabili in numero di circa 50 (su un totale di circa 100 sostenitori presenti nella curva sud dello stadio) intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Bergamo; che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale; che pertanto risulta accertata la responsabilità della società Como, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn. 1 e 3 C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis C.G.S.. Avverso tale provvedimento la società Calcio Como S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 21.11.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.11.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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