LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto LONGO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto LONGO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920
Con reclamo datato 05.09.2013, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Roberto Longo chiedeva la condanna della A.S.D. Civitavecchia al pagamento della somma di €
4.200,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4
del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.
La società controinteressata in data 29.10.2013 presentava le proprie
controdeduzioni, nelle quasi, assumendo il deposito di un ulteriore accordo economico successivo a quello fatto valere dal calciatore, chiedeva il rigetto del reclamo per indeterminatezza della domanda.
Replicava la difesa del calciatore che il deposito del secondo accordo economico doveva ritenersi integrativo rispetto al primo, concludendo quindi per la condanna al pagamento della sommatoria degli importi contenuta nei due accordi, dedotto l’ acconto versato di € 800,00. In subordine insisteva per la condanna al pagamento del minor importo di cui al secondo accordo.
La C.A.E. rileva come non sussista la possibilità di una contemporanea efficacia di due accordi economici relativamente alla medesima stagione sportiva. Al secondo accordo sottoscritto va riconosciuto un effetto di revoca tacita dell'efficacia del primo accordo sottoscritto tra le parti.
Pertanto va accolta la domanda, proposta in via subordinata da parte del calciatore, di condanna al pagamento della somma di € 2.400,00 pari alla differenza tra l'importo concordato di € 3.200,00 e l’acconto di € 800,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando A.S.D. Civitavecchia a corrispondere al sig. Longo Roberto la somma di € 2.400,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione
del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.