LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 23)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio CIAFREI/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
23)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio CIAFREI/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/09/2013 il sig. Fabio CIAFREI si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società
A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda
di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di aver percepito rate per €.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.400,00.
La Società in data 23/10/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma senza allegare alcuna prova concreta alle stesse, dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal calciatore.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHA 1920 al pagamento in favore del sig.Fabio CIAFREI della
somma di €.6.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.