LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 31)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/S.S.D.VERBANIA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
31)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/S.S.D.VERBANIA CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/09/2013 il sig.Francesco VISCOMI
si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società
S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. un accordo economico prevedente la
corresponsione lorda di €.11.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di aver percepito rate per €.7.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.750,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco VISCOMI della somma di €.3.750,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo
versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.