LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 28)RICORSO DEL CALCIATORE LUCA PIANGENTE/A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 28)RICORSO DEL CALCIATORE LUCA PIANGENTE/A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2013 il sig.Luca PIANGENTE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.A.C. PALAZZOLO ora A.S.P. SPORT CLUB SIRACUSA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.000,00, quale saldo fino al mese di dicembre 2012, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.P.SPORT CLUB SIRACUSA al pagamento in favore del sig.Luca PIANGENTE della somma di €.1.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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