LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 37)RICORSO DEL CALCIATORE Carlo BALZANO/U.S.D.PRO CAVESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 18.12.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 37)RICORSO DEL CALCIATORE Carlo BALZANO/U.S.D.PRO CAVESE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2013 il sig.Carlo BALZANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per € 500,00, richiedeva la condanna della Società at pagamento della rimanente somma di €4.500,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.CAVESE 1919 al pagamento in favore del sig.Carlo BALZANO della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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