LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. LAZIO – soc. LIVORNO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. LAZIO – soc. LIVORNO Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Lazio – soc. Livorno del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “ al 30° del primo tempo, dalla Curva Nord si alzava in modo distinto un ripetuto – buu-buu – all’indirizzo del calciatore n. 15 soc. Livorno (Mbaye Ibrahima) dopo che lo stesso calciatore di colore commetteva un fallo di giuoco sul calciatore Candreva (Lazio). Il predetto coro aveva una durata di circa 30 secondi , ma era distintamente percepibile fino alla curva ospite.”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Lazio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS; rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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