LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 DICEMBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo
Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Napoli – soc.
Internazionale del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “Dal settore ospiti per la durata dell’intera gara si sono levati cori del seguente tenore: Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera; puzza di m…. puzza di cani, stanno arrivando i
napoletani;………..voi non siete esseri umani………...” “Tutti i detti cori erano percepibili dai
due settori confinanti con quello degli ospiti (tribuna e curva); il dirigente O.P. riferisce di
analoghi cori erano stati intonati dai tifosi ospiti appena entrati nello stadio e prima di accedere al proprio settore”;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”,
rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Internazionale deve
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);
rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Inter del
15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore nord – secondo anello verde dello stadio San Siro”.
P.Q.M.
Delibera:
1. di sanzionare la soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di
disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde” privo
di spettatori;
2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della
sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Torino – soc.
Internazionale del 20 ottobre 2013.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE"