LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 17 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Napoli – soc. Internazionale del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “Dal settore ospiti per la durata dell’intera gara si sono levati cori del seguente tenore: Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera; puzza di m…. puzza di cani, stanno arrivando i napoletani;………..voi non siete esseri umani………...” “Tutti i detti cori erano percepibili dai due settori confinanti con quello degli ospiti (tribuna e curva); il dirigente O.P. riferisce di analoghi cori erano stati intonati dai tifosi ospiti appena entrati nello stadio e prima di accedere al proprio settore”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Internazionale deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013); rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Inter del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore nord – secondo anello verde dello stadio San Siro”. P.Q.M. Delibera: 1. di sanzionare la soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde” privo di spettatori; 2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Torino – soc. Internazionale del 20 ottobre 2013.
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