COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 – Reclamo dell’ASD Athletic Chiappa 2009 avverso le squalifiche del calciatore Riccardo Caruso per cinque giornate, dell’allenatore Marco Moggia fino al 31 marzo 2014 e avverso l’inibizione del dirigente Alessio Lugaro fino al 4.2.2014 e l’ammenda di € 150 alla società. Gara Arcola – Athletic Chiappa del 13.11.2013 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 23 del 21.11.2013 Delegazione Provinciale di La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 - Reclamo dell'ASD Athletic Chiappa 2009 avverso le squalifiche del calciatore Riccardo Caruso per cinque giornate, dell'allenatore Marco Moggia fino al 31 marzo 2014 e avverso l'inibizione del dirigente Alessio Lugaro fino al 4.2.2014 e l'ammenda di € 150 alla società. Gara Arcola - Athletic Chiappa del 13.11.2013 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 23 del 21.11.2013 Delegazione Provinciale di La Spezia. Per aver, a fine gara, circondato con altri tesserati l’arbitro impedendogli di allontanarsi e proferendo nei suoi confronti frasi minacciose, il giudice sportivo infliggeva all’allenatore Marco Moggia e al calciatore Riccardo Caruso le squalifiche in epigrafe riportate. Al Moggia è contestato altresì di essersi rifiutato di permettere il passaggio all’arbitro dietro sua specifica richiesta. Con la stessa motivazione del calciatore Riccardo Caruso, il dirigente Alessio Lugaro è stato inibito fino al 4.2.2014. Per siffatti comportamenti il G.S. infliggeva alla società ASD Athletic Chiappa l’ammenda di € 150. L’ASD Athletic Chiappa ha depositato reclamo d’appello nel quale lamenta l’eccessiva onerosità delle sanzioni addossando la colpa dell’accaduto al comportamento dell’arbitro, con un excursus degli avvenimenti che si rivela del tutto inconferente ai fini della valutazione dei fatti, perché il giudizio sportivo scaturisce solo ed esclusivamente dalle risultanze ufficiali che, quando espresse in forma chiara e coerente come nel caso di specie, sono assistite da privilegio assoluto che non può essere vinto e superato da dichiarazioni di parte. Ciò premesso le sanzioni irrogate ai tesserati, al confronto col resoconto arbitrale, appaiono tutte appropriate tranne quella del calciatore Riccardo Caruso al quale è concessa la riduzione di una giornata di squalifica per meglio differenziarne la pena da quella inflitta al dirigente Lugaro per l’eguale infrazione soggettivamente più grave. L’ammenda alla società, inflitta per il comportamento del dirigente e dell’allenatore, rapportata ai fatti, va ridotta da € 150 a € 80. Per questi motivi delibera di ridurre da cinque a quattro le giornate la squalifica del calciatore Riccardo Caruso e l’ammenda da € 150 a € 80. Fermo il resto. Accolto parzialmente il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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