COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo US Letimbro avverso le squalifiche del calciatore Michele Russi fino al 31dicembre 2015 e dell’allenatore Dario Roso fino al 4.2.2014 e avverso l’inibizione del dirigente Davide Rendina fino al 28.2.2014 e l’ammenda di € 80 alla società. Gara Priamar – Letimbro del 17.11.2013 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 27 del 21.11.2013 Delegazione Provinciale di Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 15 - Reclamo US Letimbro avverso le squalifiche del calciatore Michele Russi fino al 31dicembre 2015 e dell'allenatore Dario Roso fino al 4.2.2014 e avverso l'inibizione del dirigente Davide Rendina fino al 28.2.2014 e l'ammenda di € 80 alla società. Gara Priamar - Letimbro del
17.11.2013 Campionato Terza Categoria.
C.U. n. 27 del 21.11.2013 Delegazione Provinciale di Savona.
A seguito di quanto riferito dall’arbitro della gara indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo
assumeva i seguenti provvedimenti disciplinari:
• Calciatore Michele Russi – per aver, a fine gara, tirato l’arbitro per un braccio proferendo al
suo indirizzo minacce e manifestando indifferenza a qualsivoglia provvedimento sanzionatorio
conseguente: squalifica fino al 31 dicembre 2015.
• Allenatore Dario Roso – per aver offeso pesantemente e ripetutamente l’arbitro continuando
con tale atteggiamento all’uscita dal terreno di gioco: squalifica fino al 14 febbraio 2014.
• Dirigente Davide Rendina – per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco durante lo
svolgimento della gara e aver rivolto insulti e minacce al direttore di gara: inibizione
temporanea fino al 28 febbraio 2014.
• US Letimbro – per comportamento antisportivo dei propri tesserati: ammenda di € 80.
Con rituale reclamo si è opposta alle suddette sanzioni l’US Letimbro accusando l’arbitro
d’aver stravolto i fatti e d’aver mantenuto un comportamento arrogante, irrispettoso e perciò
configgente con il codice etico dell’A.I.A. e quindi d’aver formulato un rendiconto non veritiero.
Conclude con la richiesta d’annullamento delle sanzioni irrogate o, in subordine, di riduzione delle
stesse a equità contenendole nel minimo.
In giudizio il rappresentante del sodalizio reclamante ha ulteriormente ribadito quanto giù
esposto nell’istanza d’appello.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo può trovare accoglimento solo per la
squalifica del calciatore Michele Russi, che appare del tutto fuori parametri in relazione a quanto
riferito dall’arbitro (correttamente compendiato nella declaratoria del primo giudice). La squalifica di un
calciatore per oltre due anni trova giustificazione nel caso di gravi gesti di violenza nei confronti degli
ufficiali di gara: nel caso di specie il Russi ha afferrato l’arbitro per un braccio rivolgendogli gravi
minacce senza colpirlo, talché va sanzionato con un fermo di durata inferiore.
Quanto alle altre sanzioni appellate, le difese della società non possono influire nel senso
delle richieste della società perché correttamente ed equamente inflitte sulla base del resoconto
arbitrale, unico documento su cui, a’ sensi dell’art. 35 punto 1 C.G.S., s’incardina il giudizio sportivo;
vanno quindi respinte e retrocesse a mere dichiarazioni di parte, ininfluenti nel procedimento sportivo,
le contrarie eccezioni della reclamante del tutto estranee agli atti ufficiali.
Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’US Letimbro, la
Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Michele Russi dal 31
dicembre 2015 al 31 ottobre 2014. Fermo il resto.
Accolto parzialmente il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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