COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: MAESTRI Davide e CASTELLINI Daniele, calciatori della società ASD C. TOSCOLANO MADERNO, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 CGS in relazione all’Art.22 comma VI CGS per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara di COPPA LOMBARDIA II° CAT. del 25-8-2013 tra ASD C. TOSCOLANO MADERNO e NUOVA VALSABBIA, benchè squalificati; DE MONTI Bruno, dirigente della ASD C. TOSCOLANO MADERNO per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 CGS in relazione all’Art.61 comma I NOIF per aver sottoscritto la distinta dei calciatori in relazione alla gara di cui sopra; ASD C. TOSCOLANO MADERNO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: MAESTRI Davide e CASTELLINI Daniele, calciatori della società ASD C. TOSCOLANO MADERNO, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 CGS in relazione all'Art.22 comma VI CGS per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara di COPPA LOMBARDIA II° CAT. del 25-8-2013 tra ASD C. TOSCOLANO MADERNO e NUOVA VALSABBIA, benchè squalificati; DE MONTI Bruno, dirigente della ASD C. TOSCOLANO MADERNO per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 CGS in relazione all'Art.61 comma I NOIF per aver sottoscritto la distinta dei calciatori in relazione alla gara di cui sopra; ASD C. TOSCOLANO MADERNO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, rilevato che, nel corso del giudizio, nessuno è comparso per i deferiti; preso atto del contenuto della nota scritta pervenuta a Questa Commissione dalla società ASD C. TOSCOLANO MADERNO in data 8.12.2013 a mezzo telefax nella quale si faceva presente che quanto contestato nell'atto di deferimento era dovuto unicamente ad un errore nell'esame del “trascinamento” delle squalifiche comminate nella precedente stagione in quella attuale; rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni loro ascritte nell'atto di deferimento: per MAESTRI Davide e CASTELLINI Daniele, calciatori della società ASD C. TOSCOLANO MADERNO, una giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Lombardia; per DE MONTI Bruno, dirigente della ASD C. TOSCOLANO MADERNO, mesi due di inibizione; per la ASD C. TOSCOLANO MADERNO Euro 300,00 di ammenda; OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti ed inoltre tale comportamento è stato ammesso persino dalla società ASD C. TOSCOLANO MADERNO seppur addebitandolo ad una mera svista. Pertanto, merita di essere sanzionato nei termini prospettati dal rappresentante della procura federale alla luce della gravità dello stesso e per l'effetto CONDANNA MAESTRI Davide e CASTELLINI Daniele, calciatori della società ASD C. TOSCOLANO MADERNO, ad una giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Lombardia; DE MONTI Bruno, dirigente della ASD C. TOSCOLANO MADERNO, a mesi due di inibizione; la ASD C. TOSCOLANO MADERNO ad Euro 300,00 di ammenda; Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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