COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FOOTBALL CLUB BRESSO Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 17.11.2013 tra ASD Sesto 2012 / ASD Football Club Bresso C.U. n. 18 della delegazione di Milano datato 21.11.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 19/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FOOTBALL CLUB BRESSO Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 17.11.2013 tra ASD Sesto 2012 / ASD Football Club Bresso C.U. n. 18 della delegazione di Milano datato 21.11.2013. La società ASD FOOTBALL CLUB BRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 21.02.2014 a carico del giocatore LENGYEL Daniel, lamentando che detto calciatore non avrebbe commesso i fatti addebitatigli.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo della sottoscrizione del Presidente ovvero del delegato alla firma. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it