COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 Del 19.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA PETACCIATESE – FRENTANIA DEL 30/11/2013

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 Del 19.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA PETACCIATESE – FRENTANIA DEL 30/11/2013 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 49 del 05/12/2013; rilevato preliminarmente che: la società Frentania ha trasmesso il proprio reclamo non rispettando le prescrizioni di cui all’art. 46, comma 1 CGS; la raccomandata pervenuta infatti è stata spedita in data 09/12/2013 ed è priva dell’attestazione di invio alla società controparte, per cui è da dichiararsi inammissibile; la società Petacciatese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito; letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 16’ del secondo tempo si accendevano gli animi tra i calciatori Russo Matteo (Frentania) e Casalanguida Vito (Petacciatese). L’arbitro decideva di espellerli entrambi; in quel momento entravano sul terreno di gioco i tesserati di entrambe le panchine ed i due assistenti di parte accendendo vari focolai di proteste. Intervenivano anche i Carabinieri che cercavano di riportare la situazione all’ordine. A questo punto l’arbitro convocava i capitani al centro del campo per comunicare l’interruzione temporanea. Nel frattempo veniva espulso il calciatore Ciavatta Dino, per aver aggredito verbalmente l’allenatore avversario. A questo punto (20’ del secondo tempo) l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro perché, nonostante i suoi tentativi di riportare la situazione alla calma, i calciatori di entrambe le società non mostravano collaborazione e pertanto emetteva il triplice fischio e faceva rientro nel proprio spogliatoio. Dopo circa dieci minuti l’arbitro si dimostrava pronto a riprendere l’incontro; la squadra locale manifestava il proprio assenso, mentre la società Frentania comunicava il proprio diniego. A giudizio di questo GST, la decisione di sospendere definitivamente l’incontro e, soprattutto, le relative motivazioni non sono condivisibili. Dalla lettura degli atti ufficiali non emergono criticità o situazioni di pericolo per l’arbitro o altri tesserati sul terreno di gioco. Bene ha fatto l’arbitro ad espellere i calciatori protagonisti della mischia; a quel punto, contando anche sulla presenza dei Carabinieri, avrebbe dovuto convocare i capitani invitandoli a riportare la calma tra i propri compagni di squadra e, quindi, avrebbe dovuto proseguire l’incontro e portarlo a termine regolarmente cosa che, invece, non ha fatto. Per tutti questi motivi, D E C I D E 1. di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Frentania; 2. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, sospesa, a giudizio di questo GST, per errore dall’arbitro. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza. I provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati sono stati riportati sul sopracitato comunicato ufficiale n. 49 La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.
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