COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 Del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. DONKEYS AGNONE – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 42 (GARA ATLETIK MIGNANO – DONKEYS AGNONE DEL 17.11.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 7^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 54
Del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. DONKEYS AGNONE – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 42
(GARA ATLETIK MIGNANO - DONKEYS AGNONE DEL 17.11.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 7^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, sentita la società ricorrente, che ha chiesto espressamente l'audizione, e visti gli atti
ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Va preliminarmente rilevato che le controdeduzioni inviate dalla società controparte non vengono
prese in considerazione perché sottoscritte da soggetto non titolato e del tutto generico.
La ricorrente ha chiesto la riforma della decisione del G.S., che ha disposto la ripetizione della gara
giocata il 17 novembre scorso per errore tecnico dell'arbitro, riconoscendo la regolarità del
comportamento del direttore di gara con l'effetto di sanzionare la società Atletik Mignano con la
perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, del C.G.S.
Le argomentazioni riportate a sostegno di tale richiesta appaiono pienamente condivisibili, perché
suffragate dalle risultanze del supplemento di referto, che sono quanto mai circostanziate e precise.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la decisione del G.S. va riformata nella parte in cui dispone la
ripetizione della gara. Il principio su cui si fonda tale decisione, seppure valido in via generale, non
può essere preso a base di decisioni in presenza di fatti e situazioni che esulano dalla ordinaria
direzione di gara.
Gli accadimenti che hanno portato l'arbitro a sospendere la gara sono riportati nel supplemento e da
essi si rileva senza ombra di dubbio che i calciatori dell' Atletik Mignano, D'Agostino Daniele,
Simone Achille e Mignacca Alessio, hanno tenuto comportamento non regolamentare passibile della
sanzione disciplinare della espulsione. Le situazioni contingenti esistenti al momento dei fatti, pure
riportati con dovizia di particolari dal direttore di gara, che interessavano i calciatori ed i componenti
della panchina dell' Atletik Mignano ed anche il pubblico di casa, hanno indotto lo stesso a
sospendere la gara senza mostrare il cartellino rosso ai suddetti calciatori.
La giurisprudenza in materia ammette che in presenza di situazioni di disordine e di rischio per
l'arbitro e per i calciatori possa non esibirsi il cartellino rosso ai responsabili delle infrazioni e ritenerli
comunque espulsi. Nel caso in esame, tenuto conto che già altri due calciatori della stessa squadra
erano stati espulsi, la società A.S.D. Atletik Mignano si sarebbe trovata sul campo con sei calciatori, quindi con un numero di giocatori al di sotto del minimo previsto dalle norme per poter continuare la gara. La sospensione della stessa appare del tutto corretta, come corretto è da ritenere il comportamento del direttore di gara nel comunicare la sua decisione alle due società una volta rientrato nello spogliatoio alla presenza di un rappresentante della Forza Pubblica.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e, in riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 42 del 21 novembre 2013, sanziona la società A.S.D. Atletik Mignano con la perdita della gara per 0 a 3, con conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata.
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