COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclami proposti dalle Società S.D. ASTI CALCIO e PROGETTO VAL CHISONE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 5/12/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PROGETTO VAL CHISONE – ASTI CALCIO da disputarsi l’1/12/13 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionali – Fascia B – Girone D.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclami proposti dalle Società S.D. ASTI CALCIO e PROGETTO VAL CHISONE avverso le
deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 5/12/13 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PROGETTO VAL CHISONE – ASTI
CALCIO da disputarsi l’1/12/13 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionali - Fascia B
– Girone D.
PREMESSO
•che, a seguito di reclamo pervenuto a mezzo fax il 5/12/13 da parte della S.D. ASTI
CALCIO, è stato deliberato da questa C.D.T. quanto pubblicato sul C.U. n° 38 del 12/12/13;
•che, successivamente, è pervenuto, con raccomandata spedita dalla suddetta società il
5/12/13, identico reclamo recante una valida sottoscrizione;
•che, anche da parte della Società PROGETTO VAL CHISONE, con raccomandata del
9/12/13, è stato proposto analogo reclamo avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal
Giudice Sportivo in merito alla mancata disputa della gara PROGETTO VAL CHISONE –
ASTI CALCIO che si sarebbe dovuta disputare l’1/12/13 nell’ambito del Girone D del
Campionato Giovanissimi Regionali – Fascia B;
•dopo aver provveduto all’annullamento della delibera pubblicata sul C.U. n° 38 del 12/12/13
ed alla riunione dei due procedimenti per connessione oggettiva;
La Commissione Disciplinare Territoriale,
•rilevato preliminarmente che, vertendo i reclami su circostanze che potrebbero modificare il
risultato della gara e che, quindi, copia degli stessi si sarebbero dovuti inviare alla rispettiva
controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.;
•constatato che ad entrambi i ricorsi non sono state allegate le prove dei suddetti
adempimenti;
•osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di
conseguenza, l’esame del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILI
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i ricorsi in questione disponendo l’incameramento della prescritta tassa reclamo che non risulta
versata né dalla S.D. ASTI CALCIO, né dalla Società PROGETTO VAL CHISONE e,
conseguentemente,
CONFERMA
la decisione del Giudice Sportivo di assegnare gara persa ad entrambe le società con il risultato di
0-3 a sfavore di ciascuna di esse, di penalizzare di UN PUNTO in classifica entrambe le società e di
comminare ad entrambe l’ammenda di € 103,00 come prima rinuncia.
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