COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società BOSCONERESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 21.11.2013 in riferimento alla gara BOSCONERESE – COLLERETTO del 17.11.2013 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della Società BOSCONERESE avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del
21.11.2013 in riferimento alla gara BOSCONERESE - COLLERETTO del 17.11.2013 valida per
il Campionato di Prima categoria – Girone C
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
alla società (ammenda di euro 500,00) ai giocatori Chiaroni Luca (squalifica per 9 gare), Ferrero
Fabrizio (sq. per 5 gare), Lombardo Emanuele (sq. per 5 gare), Chiodo Emanuele (sq. per 3
gare)e Lunardi Marco (sq. per 3 gare).
Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, dalla fotografia pubblicata a pag. 59 del
giornale “La Stampa” del 22.11.2013 acquisita agli atti, dall’audizione della ricorrente in data
6.12.2013 e dall’audizione del direttore di gara in data 13.12.2013 a chiarimento di alcune
circostanze del suo rapporto apparentemente in contrasto con quanto ritratto nella fotografia
anzidetta, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed
accertata dal G.S.
D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non sono
idonee a superare quanto già descritto nel rapporto arbitrale e confermato dall’arbitro stesso nel
corso della sua audizione.
L’unico punto da affrontare, quindi, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e
proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di
giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.
Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso
di specie, si possono ridurre le sanzioni inflitte ai giocatori Chiaroni, Ferrero, Lombardi ed alla
società e ciò anche in osservanza del principio di equità ed omogeneità anche al fine di evitare
incomprensibili sperequazioni con altri casi già decisi da questa Commissione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 34
del 21.11.2013 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, delibera di:
•ridurre a 6 giornate la squalifica inflitta a Chiaroni Luca;
•ridurre a 4 giornate la squalifica inflitta a Ferrero Fabrizio;
•ridurre a 4 giornate la squalifica inflitta a Lombardo Emanuele;
•ridurre ad euro 200,00 l’ammenda inflitta alla società Bosconerese.
Conferma nel resto.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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