COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. MINERVINO MURGE – A.S.D. BITETTO del 10/11/2013 (Reclamo della società A.S.D. BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14/11/2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. MINERVINO MURGE – A.S.D. BITETTO del 10/11/2013 (Reclamo della società A.S.D.
BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 38 del
14/11/2013).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali e sulla base della
documentazione acquisita, contenente particolari inequivoci che smentiscono ampiamente le
argomentazioni addotte dalla reclamante per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda inflitta
dal Primo Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. BITETTO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul
conto della stessa.
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