COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: POL. D. ATLETICO STORNARA – G.S.D. AUDACE BARLETTA del 8/12/2013 (Reclamo della società G.S.D. BARLETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PORCELLUZZI Salvatore e CRUDO Gianluca di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 12/12/2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: POL. D. ATLETICO STORNARA – G.S.D. AUDACE BARLETTA del 8/12/2013 (Reclamo della società G.S.D. BARLETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PORCELLUZZI Salvatore e CRUDO Gianluca di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 12/12/2013). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore CRUDO Gianluca ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto che il comportamento del calciatore PORCELLUZZI Salvatore può qualificarsi meramente antisportivo nei confronti di calciatori avversari per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 2 giornate di gara P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore PORCELLUZZI Salvatore della società G.S.D. AUDACE BARLETTA; - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il calciatore CRUDO Gianluca; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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