• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: ACSD ETRA EDUCARE IL VALORE – A.P.D. BRASILEA BARLETTA del 12/11/2013.
(Reclamo della A.P.D. Brasilea Barletta del 3/12/2013 avverso l’inibizione del suo Presidente p.t.
DIMASTROMATTEO Luigi e l’ammenda di € 50,00 alla Società e Reclamo della ACSD EtrA
Educare il Valore avverso l’inibizione del suo Presidente p.t. PINTO Giuseppe sino al 31/12/2013 e
l’ammenda alla società di € 50,00; sanzioni tutte inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate
sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Trani, F.I.G.C.-L.N.D., n. 24 del 28.11.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: ACSD ETRA EDUCARE IL VALORE – A.P.D. BRASILEA BARLETTA del 12/11/2013.
(Reclamo della A.P.D. Brasilea Barletta del 3/12/2013 avverso l’inibizione del suo Presidente p.t.
DIMASTROMATTEO Luigi e l’ammenda di € 50,00 alla Società e Reclamo della ACSD EtrA
Educare il Valore avverso l’inibizione del suo Presidente p.t. PINTO Giuseppe sino al 31/12/2013 e
l’ammenda alla società di € 50,00; sanzioni tutte inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate
sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Trani, F.I.G.C.-L.N.D., n. 24 del 28.11.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letti e riuniti i reclami, come sopra proposti, per ragioni di economia procedimentale e perché
vertenti sull’unica delibera assunta in prime cure;
Accertato che i Presidenti Dimastromatteo e Pinto, in quanto inibiti, non potevano ricorrere per la
revoca della sanzione dell’ammenda alle rispettive Società e, che pertanto, i reclami sono, nella
parte qua, improcedibili;
Ricordato, comunque, che nel caso di loro rituale proposizione i reclami, nella parte in esame,
avrebbero dovuto venire scrutinati alla luce dell’art. 45, co. 3, lett. d), del C.G..S. che prevede la
non impugnabilità della sanzione dell’ammenda sino ad € 50,00;
Comunicato Ufficiale n. 44 – pag. 57 di 57
Premessa la carenza di valore probatorio della dichiarazione allegata al reclamo della ACSD EtrA
a termini dell’attuale C.G.S. e ritenuta congrua la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 31/12/2013
inflitta ai Presidenti Dimastromatteo e Pinto per i fatti loro ascritti;
DELIBERA
1. Rigettarsi i reclami proposti perché parte improcedibili e, altra parte, infondati;
2. Addebitarsi la tassa reclamo sia sul conto dell’A.P.D. Brasilea Barletta, che su quello della
ACSD EtrA Educare il Valore.
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Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: ACSD ETRA EDUCARE IL VALORE – A.P.D. BRASILEA BARLETTA del 12/11/2013.
(Reclamo della A.P.D. Brasilea Barletta del 3/12/2013 avverso l’inibizione del suo Presidente p.t.
DIMASTROMATTEO Luigi e l’ammenda di € 50,00 alla Società e Reclamo della ACSD EtrA
Educare il Valore avverso l’inibizione del suo Presidente p.t. PINTO Giuseppe sino al 31/12/2013 e
l’ammenda alla società di € 50,00; sanzioni tutte inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate
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