COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DOMUSNOVAS JUNIOR SANTOS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 05.12.2013. Gara Domusnovas Junior Santos / Virtus San Sperate del 01.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DOMUSNOVAS JUNIOR SANTOS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 05.12.2013. Gara Domusnovas Junior Santos / Virtus San Sperate del 01.12.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la società Domusnovas Junior Santos ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Cristian Melis è stato squalificato per quattro gare per comportamento violento e irriguardoso nei confronti di un avversario. La ricorrente, nei motivi del gravame, evidenzia che il calciatore squalificato avrebbe proferito frasi irriguardose, ma non avrebbe colpito volontariamente l’avversario, che avrebbe piuttosto simulato l’accaduto. La Commissione, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla disamina degli atti non emergono elementi idonei a contrastare quanto descritto dal direttore di gara nel referto, che come noto rappresenta fonte di prova privilegiata. Tuttavia la norma di cui all’art. 19, comma 4, lett.b) stabilisce in tre giornate la squalifica da infliggere per comportamenti violenti nei confronti di altri giocatori. Ebbene, l’assenza di conseguenze lesive per il giocatore colpito comprovante anche dal fatto che lo stesso a seguito dell’accaduto non abbia dovuto abbandonare il terreno di gioco, permette di contenere nel minimo la sanzione da comminare al Melis Cristian. Per tutte queste ragioni, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica da quattro a tre giornate di gara.Dispone il non incamero della tassa.
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