COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 62/A A.S.D. SAN GREGORIO PAPA (PA), avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Ferraro Moreno e Scebba Matteo e per 3 gare del calciatore Bono Riccardo Giuseppe – Gara Campionato C2 di calcio a 5 San Gregorio Papa/Zero 91 del 07/12/2013 – C.U. n° 236 C5 n° 40 dell’11/12/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 62/A
A.S.D. SAN GREGORIO PAPA (PA), avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Ferraro Moreno e Scebba Matteo e per 3 gare del calciatore Bono Riccardo Giuseppe - Gara Campionato C2 di calcio a 5 San Gregorio Papa/Zero 91 del 07/12/2013 - C.U. n° 236 C5 n° 40 dell’11/12/2013
Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la riduzione “rapportandole a quanto effettivamente accaduto”. La società appellante, pur precisando di non volere giustificare i propri calciatori, sottolinea come si sia trattato comunque di un “contegno”, seppur deprecabile, senza che sia stata commessa alcuna violenza.
Tali considerazioni difensive trovano apprezzabile riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S., ma non possono determinare una generalizzata riduzione delle sanzioni irrogate, salvo che nel caso del calciatore Matteo Scebba. Quest’ultimo infatti, resosi responsabile di contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara, va sanzionato con l’applicazione della sanzione minima ai sensi dell’art. 19 n° 4 lettera a), aggravata ma rideterminata come in dispositivo.
Di contro, ben grave appare quanto addebitato al calciatore Moreno Ferraro, resosi autore della condotta scorretta che ne ha determinato l’espulsione durante la gara ed ancora di contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, dopo l’espulsione, reiterato anche a fine gara.
Allo stesso modo equa e ben proporzionata appare la sanzione irrogata al calciatore Riccardo Giuseppe Bono, autore di contegno offensivo minaccioso ed aggressivo nei confronti di un avversario, che non comportava più gravi conseguenze soltanto per effetto dell’intervento dei compagni di squadra che, riferisce l’arbitro, lo trattenevano.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, dispone contenersi in tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Matteo Scebba, confermando il resto dei provvedimenti impugnati.
Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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