• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 150/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Castel di Judica
Sig. Cutrona Vittorio(Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 150/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Castel di Judica
Sig. Cutrona Vittorio(Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 06/11/2013 prot. 11.517 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 428 CDT 31 del 02/04/2013), applica:
l’ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Castel di Judica;
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Cutrona Vittorio;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fodaro Matteo, Leonardi Gennaro, Macri Filippo, Terranova Massimiliano, Vitale Fabio, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 150/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Castel di Judica
Sig. Cutrona Vittorio(Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"