COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 41/A POLISPORTIVA MAGICA GRAVINA (CT), avverso le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 103,00 (1^ rinuncia), nonché della squalifica per una gara dei calciatori Rosario Rapisarda e Francesco Albertini – Gara giovanissimi regionali girone D) Calcio Catania/Pol. Magica Gravina del 16/11/2013 – C.U. N° 198/sgs 42 del 21/11/2013 e C.U. n° 202/sgs 43 del 22/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 41/A POLISPORTIVA MAGICA GRAVINA (CT), avverso le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 103,00 (1^ rinuncia), nonché della squalifica per una gara dei calciatori Rosario Rapisarda e Francesco Albertini - Gara giovanissimi regionali girone D) Calcio Catania/Pol. Magica Gravina del 16/11/2013 - C.U. N° 198/sgs 42 del 21/11/2013 e C.U. n° 202/sgs 43 del 22/11/2013. Con appello ritualmente proposto la Polisportiva Magica Gravina, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riforma dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Regionale, evidenziando che “la società Magica non ha mai manifestato in partita di dover abbandonare il campo, ma è uscita dal campo dopo il triplice fischio dell’arbitro al 20° minuto del 1° tempo… senza reclamare”. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lettera a) del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. Per cui , relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori Rosario Rapisarda e Francesco Albertini, l’appello è inammissibile. Va altresì ribadito che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. e circa la regolarità dello svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 45 n° 3 comma 3.1. Orbene, in tale rapporto è dato leggere che al 14° del 1° tempo “un dirigente” che indossava una tuta con scritta della società Magica, non identificato ma che l’arbitro aveva visto all’interno degli spogliatoi all’atto dell’identificazione dei calciatori, dopo una rete della società Calcio Catania protestava ad alta voce, inducendo così il direttore di gara ad allontanarlo dal terreno di gioco. Il predetto si rifiutava tuttavia di dare esecuzione al provvedimento assunto dall’arbitro, nel dichiarato intento di fare sospendere la gara. A nulla valevano l’intervento del capitano e poi quello del vice capitano della Magica Gravina, che non riuscivano a convincere il soggetto in questione a lasciare il campo e che venivano perciò espulsi anch’essi dal direttore di gara. Subito dopo interveniva il sig. Rosario Rabiolo, dirigente accompagnatore della società Magica Gravina, il quale, a detta del direttore di gara, testualmente, “non solo era solidale con la persona estranea ma a gran voce diceva ai ragazzi di uscire dal campo, senza che minimamente si prodigava per fare uscire il sopra citato”. Da quanto sopra appare evidente che la società appellante non può essere considerata rinunciataria alla gara in questione. Infatti, come stabilito dalla regola 5, punto 13 della guida pratica del Regolamento A.I.A., la gara stessa è da considerarsi definitivamente sospesa all’atto della espulsione del vice capitano, risultando per conseguenza irrilevanti le determinazioni successivamente assunte dal dirigente sig. Rosario Rabiolo, il cui comportamento va tuttavia sanzionato come in dispositivo, così come va sanzionata la società ex art.4 comma 2 C.G.S. per il fatto del predetto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente dichiara inammissibile, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. a) del C.G.S., l’appello relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori Rosario Rapisarda e Francesco Albertini. Nel merito dispone assegnarsi gara perduta alla società Pol. Magica Gravina con il punteggio di 0-4 (già conseguito in campo) dovendosi annullare la sanzione della punizione sportiva e dell’ammenda di € 103,00 quali 1^ rinuncia. Rivalutando infine il fatto in questione, applica al sig. Rosario Rabiolo, dirigente della Pol. Magica Gravina, l’inibizione ex art.19 comma 1 lett. h) C.G.S. fino a tutto il 05/01/2014 e l’ammenda di € 50,00 a carico della predetta società. Senza addebito di tassa reclamo.
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