COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 42/A A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA (PA), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 300,00 – Gara 1^ categoria girone A) Città di Casteldaccia/Equipe Comprensorio del 30/11/2013 – C.U. N° 222 del 03/12/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 42/A
A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA (PA), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 300,00 - Gara 1^ categoria girone A) Città di Casteldaccia/Equipe Comprensorio del 30/11/2013 – C.U. N° 222 del 03/12/2013.
Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, contestando la corrispondenza dei fatti occorsi con quelli descritti dal direttore di gara, producendo filmato a comprova.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il filmato proposto dall’appellante non può essere preso in considerazione posto che, a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S., il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare mentre, a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.2 C.G.S., le riprese televisive o altri filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, possono essere prese in considerazione “al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati” e non già per finalità diverse da quelle specificamente indicate dalla norma, quali l’attribuzione di gara vinta o altro.
Quanto al merito, pare all’esame di questa Commissione Disciplinare Territoriale che i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale sulla scorta di quanto riferito dal direttore di gara, siano da confermare in quanto equi e ben determinati.
Il direttore di gara riferisce infatti di una rissa generale, innescata dai calciatori Marziani del Città di Casteldaccia e Galafiore della Equipe Comprensorio, alla quale partecipavano quasi tutti i calciatori ed alla fine anche i sostenitori di entrambe le società. Il che induceva l’arbitro a sospendere definitivamente la gara, poi assegnata persa ad entrambe le società contendenti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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