COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 54/A Pol. LONGI (PA) avverso la squalifica per quattro gare calciatore Pidalà Gianfranco – Gara Campionato 1° Cat. Gir. “C” Longi/Cerda G. Macina del 01/12/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 54/A Pol. LONGI (PA) avverso la squalifica per quattro gare calciatore Pidalà Gianfranco - Gara Campionato 1° Cat. Gir. “C” Longi/Cerda G. Macina del 01/12/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Longi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga ridotta la sanzione a carico del proprio calciatore in quanto assolutamente sproporzionata in relazione a quanto realmente accaduto non avendo egli partecipato alla rissa, ma al contrario, essendo un infermiere, si prodigava nel portare soccorso al calciatore infortunato. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto documento si evince che al 26’ del 2° t. si accendeva una rissa che coinvolgeva alcuni calciatori di entrambe le società, ed in particolare il calciatore Pidalà Gianfranco è stato visto dall’arbitro che ”colpiva ripetutamente con pugni al dorso un calciatore avversario”. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione irrogata dal giudice di prime cure appare congrua e proporzionata ai fatti addebitati al calciatore Pidalà Gianfranco. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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