COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 55/A A.S.D. COMISO (RG) avverso la squalifica per tre gare calciatore Leone Francesco – Gara Campionato Promozione Cat. Gir. “C” Comiso/U.S.A. Sport Caltagirone del 01/12/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 55/A
A.S.D. COMISO (RG) avverso la squalifica per tre gare calciatore Leone Francesco - Gara Campionato Promozione Cat. Gir. “C” Comiso/U.S.A. Sport Caltagirone del 01/12/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Comiso, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante chiede che venga ridotta la sanzione a carico del proprio calciatore in quanto assolutamente sproporzionata in relazione a quanto realmente accaduto e ne chiede, quindi la riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell’arbitro e degli assistenti fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.
In particolare dalla lettura dei predetti documenti si evince che al termine della gara il calciatore Leone Francesco ha assunto un comportamento ingiurioso nei confronti della terna arbitrale, episodio che è avvenuto, comunque, in un unico ed isolato contesto.
In ragione di quanto sopra appare opportuno rideterminare, in termini più equi, la sanzione a carico del predetto calciatore riducendola al minimo edittale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina, ai sensi dell’art. 19 comma lett.a) C.G.S. la squalifica a carico del calciatore Leone Francesco in due giornate di gara.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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