COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 61/A Pol. LIBERTAS CATANIA NUOVA (CT) avverso la squalifica sino al 15/01/2014 dell’allenatore sig. Gambino Alberto e squalifica sino al 31/01/2014 del calciatore Leone Mirko Javir – Gara Campionato Allievi Regionali Gir. “G” Real Siracusa/Pol. Libertas Catania Nuova del 30/11/2013 – C.U. n. 228 sgs 49 del 06/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 61/A Pol. LIBERTAS CATANIA NUOVA (CT) avverso la squalifica sino al 15/01/2014 dell’allenatore sig. Gambino Alberto e squalifica sino al 31/01/2014 del calciatore Leone Mirko Javir - Gara Campionato Allievi Regionali Gir. “G” Real Siracusa/Pol. Libertas Catania Nuova del 30/11/2013 – C.U. n. 228 sgs 49 del 06/12/2013. Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Libertas Catania Nuova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe riportate. In particolare la reclamante chiede che venga ridotta la sanzione a carico dell’allenatore sig. Gambino Alberto il quale non ha usato toni minacciosi nei confronti dell’arbitro ma solo chiedeva il rispetto delle regole. Per quanto al calciatore Leone Mirko Javir, sostiene la reclamante essersi trattato di uno scambio di persona il quanto al momento del fatto contestato il predetto non svolgeva più le funzioni di assistente dell’arbitro ma “iniziava la fase di riscaldamento per potere entrare successivamente e fare parte della gara”. Chiede pertanto l’appellante l’annullamento o la riduzione della squalifica del sig. Gambino Alberto e l’annullamento della squalifica del calciatore Leone Mirko Javir. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto documento si evince inconfutabilmente che “al 35° del 2° t. il sig. Gambino Alberto “veniva allontanato dal recinto di giuoco per reiterate minacce ed ingiurie” all’indirizzo dell’arbitro. Lo stesso inoltre per tutto il secondo tempo “protestava ogni mia decisione gridando a gran voce”. Per quanto al calciatore Leone Mirko Javir descrive in referto l’arbitro che il predetto “al triplice fischio entrava in campo correndo e colpiva con la bandierina da lui utilizzata un giocatore del Real Siracusa scatenando una vera e propria maxi rissa che coinvolgeva tutti i giocatori nel terreno di giuoco e i vari allenatori e dirigenti”. In ragione di quanto sopra, i fatti, come riportati dalla reclamante, non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure appaiono congrue e proporzionate ai fatti addebitati ai tesserati della Pol. Libertas Catania Nuova. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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