COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 258 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 58/A A.S.D. A.C. BELICE 2013 (TP), avverso squalifica per 3 gare calciatore Calandrino Giovanni.Gara Campionato 3^ categoria Belice 2013 / Valderice Calcio 2013 del 01/12/2013 – C.U. n° 22 DPT del 05/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 258 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 58/A A.S.D. A.C. BELICE 2013 (TP), avverso squalifica per 3 gare calciatore Calandrino Giovanni.Gara Campionato 3^ categoria Belice 2013 / Valderice Calcio 2013 del 01/12/2013 - C.U. n° 22 DPT del 05/12/2013 Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani, chiedendone la riduzione in quanto ritenuta sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti. Tali considerazioni difensive, non trovano apprezzabile riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. Infatti dalla lettura del referto si evince che il Calandrino Giovanni, una volta avuto notificata l’espulsione, si faceva incontro al direttore di gara assumendo un comportamento irriguardoso e minaccioso che reiterava anche al momento in cui lasciava il terreno di gioco. In ragione di quanto sopra la sanzione irrogata appare equa e ben proporzionata avuto riguardo al disposto di cui all’art. 19 comma 4 lettera a). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta l’appello come sopra proposto. Per l’effetto con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
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