COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della A.S.D. Real Cerretese avverso la Decisione del G.S.T. che sanzionava il calciatore Benvenuto Marco con una squalifica fino al 21/01/2013 C.U. n. 29 del 21/11/2013.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della A.S.D. Real Cerretese avverso la Decisione del G.S.T. che sanzionava il calciatore Benvenuto Marco con una squalifica fino al 21/01/2013 C.U. n. 29 del 21/11/2013.
Nel corso del 2 tempo della gara “ MALISETI _ REAL CERRETESE” valevole per il campionato di Promozione, il calciatore Benvenuti Marco, al fine di raggiungere un calciatore avversario, afferrava l’arbitro per un polso con il solo fine di spostarlo, in quanto si frapponeva tra i due giocatori. Il D.G. non riportava alcuna conseguenza. Per tale condotta il tesserato in questione veniva sanzionato con una squalifica fino al 21/01/2014.Avverso la Decisione del G.S. propone reclamo la società della Real Cerretese la quale si lamenta della severità del G.S nel sanzionare il proprio tesserato. Secondo la reclamante,infatti, il calciatore in questione, dopo essere stato apostrofato da un giocatore avversario,cercava di raggiungerlo per chiedere spiegazioni. A tal fine toccava casualmente l’avambraccio sinistro dell’arbitro in maniera assai lieve. Nega pertanto la reclamante che l’arbitro si sia frapposto fra i due giocatori e nega che il poprio tesserato abbia afferrato il D.G. per un polso. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione. Chiede altresì di essere ascoltata.In data 13/12/2013 si presentava davanti a questa C.D. il sig. Marradi Enrico in rappresentanza della società reclamante, come da giusta delega in atti. Dopo aver illustrato i motivi del provvedimento contestato, veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro confermava di essersi frapposto fra i due litiganti e che il calciatore in questione lo afferrava per il polso, con il solo intento di spostarlo. Il rappresentante della reclamante evidenziava come non si sia trattato di un gesto violento ma teso unicamente a raggiungere l’avversario.Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene non contestabile che un contatto ci sia stato tra il calciatore in questione e l’arbitro. Ma come confermato dallo stesso D.G. non c’è stata una condotta violenta e al momento dell’espulsione il calciatore lasciava senza indugio il terreno di gioco. Alla luce di tali considerazioni la sanzione del G.S. appare francamente eccessiva rispetto a quanto descritto dal D.G.Questa C.D. ritiene più equo sanzionare la condotta del giocatore con una squalifica fino al 21/12/2013. P.Q.M.Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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