COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha accolto il reclamo proposto dalla Società A.C. Casteldelbosco in riferimento all’esito della gara del campionato di II ctg. disputata, tra dette Società, in data 6 ottobre c.a.. (C.U. n. 29 del 21.11.2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha accolto il reclamo proposto dalla Società A.C. Casteldelbosco in riferimento all’esito della gara del campionato di II ctg. disputata, tra dette Società, in data 6 ottobre c.a.. (C.U. n. 29 del 21.11.2013). Il G.S.T. della Toscana ha accolto il reclamo dell’A.C. Casteldelbosco avverso l’omologa della gara disputata da detta squadra contro il Fornacette, avendo accertato, nelle file di quest’ultima Società, la presenza del calciatore Di Lorenzo Dario in posizione di tesseramento irregolare. Il provvedimento viene tempestivamente e ritualmente impugnato, in data 28.11.2013, dal F.C. Fornacette il quale, invocando la propria buona fede, afferma di aver inteso tesserare il Calciatore Dario Di Lorenzo, nato il 5 aprile 1981, già tesserato - con vincolo annuale - negli ultimi tre anni consecutivi e svincolato alla fine di ciascuna stagione. Avviata la procedura “on line”, in vigore da questa stagione calcistica, la Società afferma di aver effettuato il tesseramento dell’unico calciatore di nome Dario Di Lorenzo che, secondo il sistema, era tesserabile non rilevando - per proprio errore - che detto calciatore è nato a San Benedetto del Tronto in data 8/1/1987, laddove il calciatore che intendeva tesserare è nato a Teano, il 5 aprile 1981. Afferma inoltre, a giustificazione dell’errore, che non sarebbe stato conveniente per la Società tesserare un calciatore più anziano di sei anni di quello fino ad allora utilizzato. Rileva ancora un errore nel tesseramento ultimo ove il nome del calciatore è stato inserito come “ Dilorenzo”. Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi cita alcune decisioni di questa C.D. e una sentenza della C.A.F. dalle quali ha estrapolato due principi che ritiene attinenti al caso di specie. Conclude chiedendo l’annullamento della decisione impugnata in ogni sua parte. Medesime argomentazioni e conclusioni vengono oggi ribadite, da parte del legale rappresentante della Società, nel corso della richiesta audizione personale. Istruito il fascicolo, richiesti chiarimenti all’Ufficio Tesseramenti, la C.D. è in grado di ricostruire gli specifici avvenimenti. In data 20 agosto 2013 il Foot Club Fornacette chiede il tesseramento a titolo definitivo del calciatore Di Lorenzo Dario, nato il giorno 8 gennaio 1987 a San Benedetto del Tronto, Il giorno 6 ottobre 2013 viene disputata la gara Casteldelbosco / Fornacette, valida per il Campionato di II ctg., che si conclude con il risultato di 2 – 2. La lista compilata dalla Società Fornacette nell’occasione comprende il nome del calciatore Dilorenzo Dario, nato il 5 aprile 1981. L’A.C. Casteldebosco, in data 9 ottobre 2013, contesta il risultato della gara rilevando che il calciatore Dilorenzo Dario, inserito nella lista di gara del Fornacette, si trovava in posizione irregolare perché non tesserato per detta Società. Il giorno 10 ottobre 2013 il F.C. Fornacette richiede il tesseramento, a titolo definitivo, del calciatore Di Lorenzo Dario, nato a Teano il giorno 5 aprile 1981. In data 17 ottobre, la medesima Società invia al G.S.T., con lettera raccomandata, una nota con la quale afferma di essere incorsa in un errore nell’indicare il nome del calciatore quale Di Lorenzo Dario anziché quello effettivamente corrispondente al proprio calciatore Dilorenzo Dario. In data 21 novembre 2013, (C.U. n. 29/2013), il G.S.T. competente accoglie il reclamo proposto dalla Società Casteldelbosco, infliggendo al F.C. Fornacette la punizione sportiva della perdita della gara comminando, altresì, le ulteriori conseguenti sanzioni previste. Detto provvedimento viene impugnato, in questa sede, dalla Società soccombente in quel giudizio per le motivazioni e con le conclusioni poco sopra indicate. La C.D.T., rilevato che l’innovazione telematica relativa alla procedura di tesseramento, introdotta a decorrere dalla presenta stagione calcistica, appare essere causa di numerosi errori aventi dirette conseguenze sul regolare svolgimento delle gare, ha ritenuto necessario esaminare lo svolgersi dell’intera procedura. Il Dirigente della Società che intenda verificare, ai fini di un possibile tesseramento, lo status di un calciatore interviene ”on line”. Aperto il sito relativo “all’Aggiornamento Posizione di Tesseramento”, il Dirigente della Società preposto alla richiesta introduce i dati relativi al calciatore costituiti da: cognome e nome e/o numero di matricola. Il sistema, se il calciatore del quale si richiede la posizione è già tesserato per una determinata Società, non indica alcun dato. Ove il calciatore risulti invece essere svincolato appare una “videata”con la quale vengono indicati: il cognome ed il nome del calciatore, la data ed il luogo di nascita, il C.F., il numero di matricola, il Comitato di appartenenza. Sul file relativo, stampato su supporto cartaceo, viene inserito manualmente il luogo di residenza, unico elemento passibile di variazione tra una stagione e l’altra; il documento in tal modo compilato viene depositato presso il competente C.R. nei tempi utili necessari a far partecipare il tesserato alle gare. Ciò accertato la C.D.T., passando a decidere, ricorda che il tesseramento dei calciatori è regolato dagli artt. 39 e 40 delle N.O.I.F., in ordine ai quali si innesta l’innovazione telematica citata. Tale procedura nulla modifica in ordine alle modalità del tesseramento come indicato dal C.R.T. con il C.U. n. 68 del 13 giugno 2013 con il quale si dispone: “Le Società potranno effettuare tesseramenti e trasferimenti accedendo alla propria pagina web sul sito della L.N.D. (www.lnd.it) inviando per posta raccomandata o depositando presso gli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali la relativa documentazione cartacea prodotta – per ogni pratica – al termine di tutte le operazioni richieste dalla procedura on line”. E’ evidente che l’iter procedurale è esattamente eguale a quello cartaceo in vigore nelle precedenti stagioni con la differenza che quello odierno - limitato alla parte iniziale del procedimento - è stato posto in essere per rendere più sicura e rapida la relativa richiesta. Esaminando la fattispecie, ancora in via preliminare la C.D, rileva che la Società qui ricorrente ha indicato al G.S.T., chiamato a decidere in prime cure, che la causa dell’errore compiuto in sede di richiesta di tesseramento è da rinvenirsi nell’essere stato indicato, afferma “non si sa da chi”, il cognome del calciatore in maniera diversa (Di Lorenzo anziché Dilorenzo). In questa sede aggiunge che, “… all’esito dell’inserimento dai dati nel terminale, in maniera del tutto involontaria veniva tesserato non già il sig. Dario Di Lorenzo a noi noto ma un altro sig. Dario Di Lorenzo, esistente nelle liste dei tesserabili, inserendo il nome come è il suo reale (Di Lorenzo), lo abbiamo tesserato senza far caso agli altri dati anagrafici, proprio perché era l’unico risultante”. Entrambe le affermazioni costituiscono ampio e pieno riconoscimento di aver commesso, in sede di tesseramento, degli errori che, per le modalità con le quali si sono verificati, determinano la violazione di precise norme del C.G.S. quali quelle previste dall’art. 17 al c. 1 e al c. 5 lettera a). Tali ammissioni inoltre, se esaminate alla luce dallo specifico, pregresso, comportamento tenuto dalla Società, denotano quanto meno una superficialità nell’agire che ha avuto come esito la partecipazione del calciatore alla gara, di cui si contesta l’esito, in palese posizione di tesseramento irregolare e quindi oggetto di sanzione. Si precisa a tal fine che, come la stessa reclamante ha dichiarato nell’atto di impugnazione, il calciatore Dario Di Lorenzo, nato il 5 aprile 1981 a Teano, è stato tesserato e svincolato ripetutamente nel corso delle tre ultime stagioni, per cui appare inverosimile che non sia stata prestata alcuna attenzione alla data di nascita ed, ancor più, ai C.F. riportati sulla richiesta di aggiornamento, i quali, ovviamente differenti, indicano che la sigla identificativa del Comune di nascita in un caso è H769E (Teano), nell’altro L083A (San Benedetto del Tronto). Non può non rilevarsi a questo punto come la reclamante abbia indicato sulla lista della gara in esame il nome Dilorenzo Dario ed abbia poi proceduto, in data 10.10.2013, a tesserare il calciatore Di Lorenzo Dario. Si osserva in merito che la C.D., acquisita la copia del documento di riconoscimento ha rilevato che il nome del calciatore è Di Lorenzo e non come indicato sulla lista della gara Dilorenzo. Inoltre, nel compilare la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento, agli effetti della stagione 2012/2013, la medesima Società ha indicato, quale luogo di nascita del calciatore, il Comune di Caserta, Ente ben distinto da quello di Teano. In tale contesto appare difficile e comunque di utilità alcuna agli effetti del giudizio, eccepire la propria buona fede. Infatti il Collegio non può prescindere dal riaffermare, come precisato di recente in altra circostanza similare, che principio fondamentale delle competizioni sportive, agli effetti della loro regolarità, è che ciascun tesserato abbia il titolo richiesto dalla specifica normativa federale per potervi partecipare. Ciò non si è in alcun modo verificato nel caso in esame dato che alla gara disputata in data 6 ottobre avrebbe avuto pieno titolo a partecipare il calciatore Di Lorenzo Dario, nato a San Benedetto del Tronto il giorno 8 gennaio 1987, tesserato in data 20 agosto 2013, e non come accaduto il calciatore Di Lorenzo Dario, nato Teano il giorno 5 aprile 1981, identificato ad inizio gara dal D.G. ex art. 71 delle N.O.I.F., che, a quel momento, non era tesserato. Infatti la posizione di detto calciatore è stata regolarizzata dalla Società unicamente in data 10.10.2013, ovvero in data successiva alla disputa della gara in esame. La documentazione relativa ai dati esaminati è stata acquisita agli atti del fascicolo. Per mera compiutezza di trattazione la C.D. rileva che delle tre delibere, indicate dalla reclamante a sostegno delle proprie tesi, le prime due sono relative ad errori materiali di digitazione compiuti dall’Ufficio Tesseramenti, come verificato dal giudice competente in quella sede. La terza, la sentenza della C.A.F., ha confermato la punizione sportiva della perdita della gara, escludendo semplicemente le ulteriori sanzioni per la diversa portata della norma allora in vigore. P.Q.M. La C.D.T. Toscana respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
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