COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dall’a.s.d. Orlando Calcio Livorno avverso decisione del G.S. Livorno – Esito gara Orlando-Capoliveri, penalizzazione Di 1 punto e ammenda Di € 150,00 (C.U. N. 24 Del 28.11.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dall’a.s.d. Orlando Calcio Livorno avverso decisione del G.S. Livorno - Esito gara Orlando-Capoliveri, penalizzazione Di 1 punto e ammenda Di € 150,00 (C.U. N. 24 Del 28.11.2013) Questa la decisione del Giudice Sportivo: “Con rapporto in data 23 novembre 2013 l'arbitro designato per la direzione della gara Orlando Calcio/Capoliveri riferiva che la partita, prevista in calendario, non era stata disputata per fatto addebitabile alla Societa' ospitante. Precisava che l'Orlando, nei cui confronti era stato disposto un prelievo coattivo non aveva adempiuto all'obbligazione richiestagli come richiesto dall'art. 26, comma quarto, del Regolamento della LEGA NAZIONALE DILETTANTI, per cui dietro disposizioni del Commissario Amministrativo presente non dava inizio alla gara. Rileva questo Giudice che la disciplina nella specie applicabile e' quella dettata in via generale dall'art. 26 R.L.N.D., le cui statuizioni - tassative ed inderogabili - devono ritenersi vincolanti per tutte le Societa'. Da siffatta premessa si deduce che l'inosservanza di quelle prescrizioni pone la societa' in posizione di inadempienza e, quindi, di rinuncia alla disputa della gara: situazione verificatasi, per l'appunto, nel caso in esame (art.53, comma sesto, N.O.I.F.). Per questi motivi il G.S.T. infligge di conseguenza all'Orlando Calcio le sanzioni: della perdita della partita con il punteggio di 0-3, C.U n.24 Pag. 12 della penalizzazione di UN punto in classifica dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia.” Avverso tale provvedimento reclama la società, fornendo la propria versione dei fatti. Nella descrizione, di fatto conferma il mancato pagamento delle somme dovute al 30 settembre 2013, così come era stato comunicato dal Comitato, fornendo, al tempo stesso, una serie di motivazioni atte a dimostrare l’esistenza dei fondi sul conto corrente. Il reclamo non merita accoglimento. Che l’addebito del rid al 30 settembre sia rimasto impagato, è comprovato dalle carte in atti. La circostanza che la reclamante produca copia dell’autorizzazione rid del 27.08.2013, risulta irrilevante; infatti, da una parte, si rileva come la causale di tale rid sia “utenze” (quanto dovuto è invece predeterminato a scadenze fisse). Ma al di là di tale aspetto, ciò che essenzialmente conta, è il mancato addebito, comprovato dai documenti del CRT; quest’ultimo, dopo aver provveduto ad avvisare la società del rigetto del Rid, non ha incassato quanto dovutogli. E di ciò avrebbe dovuto farsi carico e parte diligente la società stessa, che avrebbe dovuto attivarsi e procedere al versamento. Il tenore dell’art. 26, comma 4, come rilevato dal Primo Giudice, è tassativo e vincolante. La decisione del Giudice Sportivo, quindi, viene condivisa in toto da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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