COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Associazione Calcistica Tempio Chiazzano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Gabbanini edoardo fino al 17/06/2014 (C.U. n. 20 del 13/11/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Associazione Calcistica Tempio Chiazzano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Gabbanini edoardo fino al 17/06/2014 (C.U. n. 20 del 13/11/2013). L'Associazione Calcistica Tempio chiazzano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, per la categoria giovanissimi, contro la Polisportiva Breda, in data 9 novembre 2013. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario alla notifica si rivolgeva al D.G. con fare irrisorio e irriguardoso. Sanzione aggravata perché capitano.” La Società reclamante, pur ammettendo il solo contatto falloso tra i due giocatori - avvenuto però durante una normale azione di gioco ed eccessivamente sanzionato con il cartellino rosso - contesta in toto la ricostruzione fornita dal D.G. per quanto concerne l'ipotetica sussistenza di una condotta violenta. Ad avviso della società non ci sarebbe stata alcuna contestazione successiva, visto che il giovane calciatore si sarebbe limitato, anche nella sua qualifica di capitano, a richiedere al D.G. le motivazioni del provvedimento disciplinare senza alzare la voce e senza mancare di rispetto al medesimo. L'arbitro non avrebbe fornito nessuna risposta, ripetendogli di recarsi nello spogliatoio. Per tali ragioni insiste per l'annullamento ovvero per la riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 13 dicembre 2013 veniva ascoltato sia il giocatore (firmatario del reclamo) che il genitore, dirigente della società reclamante, i quali, avuta lettura del supplemento arbitrale, si riportavano all'atto di impugnazione. Contestavano ancora che il contatto si fosse verificato con la palla fuori dal rettangolo di gioco ed escludevano categoricamente sia l'atteggiamento che l'ipotetica irriguardosa frase attribuita all'atleta; affermavano inoltre che persino un calciatore della squadra avversaria avrebbe, nell'occasione, segnalato all'arbitro l'inesistenza di qualsiasi comportamento illecito, all'infuori del normale fallo di gioco. Il comportamento del D.G. risulterebbe ancora totalmente incomprensibile anche perché, ad onta di quello che potrebbe dedursi dalla frase contenuta nel rapporto “...tanto me lo avevi già promesso” (ma contestata dalla difesa) non sarebbe accaduto nulla, nelle prime fasi di gioco, che potesse giustificare un atteggiamento ostile dello stesso. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. L’atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato divergendo sia da quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale. Nel rapporto l'arbitro stabilisce sia le modalità del contatto che le singole frasi pronunciate dal giocatore: “...a giuoco fermo e con la palla in fallo laterale disinteressandosi, completamente di tale situazione colpiva con molta forza l'avversario che prima gli aveva conteso il possesso della palla e che era girato di spalle prima con una forte spallata in mezzo alla schiena e dopo lo spingeva con entrambe le mani con la chiara intenzione di farlo cadere. Dopo aver udito il mio fischio dirigendosi verso di me con il sorriso sulle labbra a mò di scherno e presa in giro mi diceva “Dai ammoniscimi se hai il coraggio tanto me lo avevi già promesso””. Inoltre l'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. - tramite il supplemento acquisito in atti - ha consentito di confermare l'intera dinamica. Il D.G. infatti, descrivendo l'azione illecita, ribadisce: “La scorrettezza veniva commessa a giuoco non in svolgimento infatti la palla si trovava in rimessa laterale, come da me già descritto. Il Gabbanini prima colpiva volontariamente con una forte spallata il suo diretto avversario poi con la chiara intenzione di farlo cadere lo spingeva con entrambe le mani e per essere sicuro che le sue intenzioni andassero a buon fine lo sgambettava allungando il suo piede alle spalle del malcapitato riuscendo così a farlo cadere. Al momento del mio fischio per richiamare l'attenzione sul fallo, lui camminando verso di me con il sorriso sulle labbra, come ho già detto a mò di scherno e presa in giro mi diceva: "dai su ammoniscimi tanto me lo avevi già promesso"” Pur nella garbata e corretta esposizione della difesa, che è sembrata effettivamente sorpresa dalle dichiarazioni arbitrali, non sussistendo alcuna ragione che possa far dubitare della ricostruzione fornita dal D.G. che anzi, in forza di quanto disposto dalle Carte Federali risulta essere la prova sovrana all'interno del Procedimento Sportivo, la responsabilità del giocatore in ordine alle violazioni contestate risulta cristallizzata. Pertanto la decisione del G.S.T. appare corretta ed adeguata nella sua determinazione quantitativa. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo della Associazione Calcistica Tempio chiazzano disponendo l'incameramento della relativa tassa
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