COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD CASTEL DEL PIANO 1966, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL PIANO – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A CASTEL DEL PIANO IL 24.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PIAZZA FILIPPO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD CASTEL DEL PIANO 1966, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL PIANO – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A CASTEL DEL PIANO IL 24.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PIAZZA FILIPPO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ACD Castel del Piano, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione della società reclamante si è ricostruito puntualmente quanto accaduto durante un’azione di gioco tra il calciatore Piazza Filippo ed un avversario. Più precisamente i due, per contendersi un pallone, venivano a contatto e nel cadere si colpivano reciprocamente; il tutto si svolgeva in un unico contesto senza altre conseguenze. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione appare equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Piazza Filippo a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore Piazza Filippo a tre giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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