DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 316 del 18.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B RECLAMO GARA DEL 07/12/2013 NURSIA CALCIO A5 – OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
	
                 DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 316 del 18.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B 
RECLAMO 
GARA DEL 07/12/2013 NURSIA CALCIO A5 – OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 
Reclamo preposto dalla società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO avverso l'esito 
della gara NURSIA CALCIO A 5 – OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 
 
 Il Giudice sportivo, 
rilevato che la società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO non ha dato seguito al 
preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe; 
considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del 
gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.; 
considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il reclamo 
anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa; 
P.Q.M. 
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°296 del 11.12.2013; 
a) di dichiarare inammissibile il reclamo; 
b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente 
punteggio NURSIA CALCIO A 5 - OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 5-3. 
c) di addebitare sul conto della società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO la tassa di 
reclamo.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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