COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 02.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 – RICORSO DELLA SOCIETA’ BARRATA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DIANA ALESSIO, RIPORTATA SUL CU N.47 DELL’11.12.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 02.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 - RICORSO DELLA SOCIETA’ BARRATA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DIANA ALESSIO, RIPORTATA SUL CU N.47 DELL’11.12.2013. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società ASD Società Sportiva Barrata avverso la squalifica del calciatore DIANA Alessio,come riportato sul C.U. n.47 dell’11.12.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante a seguito di sua rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato come dalla lettura del referto dal D.G. redatto in riferimento alla gara per cui è ricorso, sia stato possibile accertare come al termine della partita il calciatore Diana Alessio recatosi sotto la tribuna ove risultavano allocati i sostenitori della società ospitante, fosse entrato in polemica verbale con un tifoso della Società Sant’Angelo 2007, determinando, di tal guisa, la reazione di quest’ultimo e l’intervento di un assistente di parte della ripetuta Società Sant’Angelo che lo colpiva al capo con l’asta della bandierina causando una ulteriore reazione del Diana che a sua volta lo raggiungeva con un calcio al fianco; Accertato, ancora, come dall’analisi degli atti ufficiali di gara non sia stato possibile acquisire alcun elemento utile a configurare un’ipotesi di rissa con il coinvolgimento di più persone oltre quelle sopra menzionate; Considerato alla stregua i fatti così come ricostruiti come chiara possa dirsi emersa la responsabilità del calciatore Diana Alessio in ordine alla condotta da questi tenuta prima nell’inveire nei confronti di un sostenitore della Società ospitante e successivamente nel colpire con un calcio al fianco l’assistente di parte della Società Sant’Angelo 2007; Osservato, tuttavia, come dalla lettura del referto sia stato possibile verificare come la reazione del calciatore Diana Alessio fosse stata determinata dalla condotta dall’assistente di parte del sopracitato sodalizio che lo aveva preventivamente colpito al capo con l’impugnatura della bandierina; Ritenuto, in definitiva, come la ricostruzione dei fatti possa escludere una diversa configurazione della responsabilità del giocatore Diana Alessio rispetto a quella ipotizzata dall’art. 19 comma 4 lett. C) C.G.S.; Considerato, tuttavia, come la condotta da questi tenuta possa dirsi determinata a seguito di grave provocazione patita in ragione della violenza nei suoi confronti perpetrata dall’assistente di parte della società ospitante e come tale meritevole di valutazione da parte di questa C.D.T.; Rilevato, da ultimo, come a nulla possano in questa sede valere i rilievi difensivi dalla Società reclamante spesi in ordine all’assenza di precedenti specifici nella condotta del calciatore Diana Alessio perché smentiti dall’esame del suo curriculum disciplinare; Considerato, in conclusione, come la sanzione dal D.G. irrogata in ragione delle suesposte motivazioni possa trovare minimo temperamento, con conseguente mitigazione; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo, e in parziale riforma della decisione dal G.S. adottata, dispone la riduzione della squalifica al calciatore DIANA Alessio originariamente irrogata a n.4(quattro) giornate; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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