COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 02.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri DONATI Corrado, RAPPOSELLI Lucio, e della Società A.S.D. REAL UDINEST (già A.S.D. Fortissimi).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 02.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri DONATI Corrado, RAPPOSELLI Lucio, e della Società A.S.D. REAL UDINEST (già A.S.D. Fortissimi). Il deferimento: Con deferimento 29.10.2013, la Procura Federale deferiva i Sigg.ri DONATI Corrado, RAPPOSELLI Lucio, e la Società A.S.D. REAL UDINEST (già A.S.D. Fortissimi) contestando loro di aver organizzato il 02.06.2013 un torneo riservato alla categoria “Pulcini Misti” consentendo che “fossero disputate gare ad eliminazione diretta (semifinali, finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto) al fine di determinare la classifica ultima” del torneo, e ciò in violazione dell’art. 1 co. 1 C.G.S., così come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 del SSG (paragrafo 2.4 lett. h) che anche per la stagione sportiva 2012/13 ripresenta il divieto di turni ad “eliminazione diretta”, e a maggior ragione di tempi supplementari e/o calci di rigore per determinare la vincente, e ciò, all’evidenza, “stante il carattere ludico-promozionale dell’attività”. La condotta contestata andava altresì a violare la previsione stessa del Regolamento di Partecipazione al Torneo, così come depositato in Comitato dopo essere stato autorizzato dall’Ufficio Tornei del CR FVG con le seguenti modalità esplicite per la seconda fase: “ulteriori gironi all’italiana” e “non sono ammesse semifinali e finali”. I Sigg.ri DONATI e RAPPOSELLI sono stati deferiti in concorso tra loro, il primo quale presidente ed il secondo quale responsabile del Settore Giovanile della ASD Fortissimi (oggi ASD REAL UDINEST); la Società per responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte rispettivamente al Presidente e al responsabile del Settore Giovanile. Il dibattimento. Convocati i deferiti per la riunione del 19.12.2013, avanti alla CDT FVG compariva il solo deferito RAPPOSELLI, il quale comunicava informalmente dell’impedimento del DONATI e riferiva di essere uscito dall’organigramma della Società, e di non essere più tesserato per la FIGC. 1 - Nel corso di un accorata difesa, il Sig. RAPPOSELLI esponeva tutto il proprio rammarico per il deferimento, ritenendo -al contrario- di essersi reso partecipe di una attività apprezzabile in quanto la manifestazione in oggetto era la prima che coinvolgeva i bambini in una zona di Udine socialmente complessa, con una manifestazione intitolata ad una ragazza del luogo scomparsa nella sua gioventù. Lamentava anche che le indagini non avevano interessato le società partecipanti al Torneo, ma si è sostanzialmente limitata ad una verifica documentale delle fasi del Torneo e all’interrogatorio di soggetti che, non avendo partecipato alla manifestazione, non erano in grado di dare contezza dello spirito che aveva animato il Torneo. Affermava che non ci sono state premiazioni secondo graduatoria, ma generalizzate a tutti i piccoli partecipanti. Ha in particolare affermato che i criteri di organizzazione delle gare hanno voluto favorire un concetto di omogeneità, per cercare di confrontare squadre del medesimo livello agonistico, al chiaro fine di evitare quelle umiliazioni e quegli stress da risultato che lo spirito della stessa norma invocata dalla Procura Federale tutela nei più piccoli. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni: il sig. RAPPOSELLI ha pertanto concluso per il proscioglimento pieno, rifiutando l’ipotesi di patteggiamento ex art. 23 CGS. La Procura Federale ha chiesto: quanto a DONATI Corrado, mesi 3 di inibizione; quanto a RAPPOSELLI Lucio, mesi 6 di inibizione da scontare all’atto dell’eventuale nuovo tesseramento; quanto a ASD REAL UDINEST, euro 500 di ammenda. La motivazione: La CDT ritiene fondato solo parzialmente il deferimento. La notizia che ha dato impulso al procedimento è apparsa su organi di stampa. Correttamente, il Coordinatore Federale Regionale del SGS ha informato gli Organi superiori che su un quotidiano locale era uscita la seguente notizia “doppia piazza d’onore, invece, per il Sant’Andrea San Vito al di fuori dai confini cittadini. I Pulcini 2002 sono arrivati secondi al Torneo Colloca di Udine, arrendendosi unicamente alla Pasianese in finale”. Netto l’allarme, e doverosa l’apertura di un procedimento per accertare la violazione e le responsabilità. L’indagine ha acquisito la documentazione depositata agli atti del Comitato, con particolare riferimento (per quanto qui rileva) al Regolamento di Partecipazione al Torneo e ai referti di gara, ed ha interessato l’audizione da parte della Procura Federale del Coordinatore Federale Regionale, assente all’evento; dell’ex presidente della ASD Fortissimi, estraneo alla società già al tempo della manifestazione ed assente all’evento; del presidente sig. DONATI, assente all’evento; e del sig. RAPPOSELLI il quale ha negato la violazione precisando che “tutte le squadre hanno giocato le stesse partite”, e soffermandosi sul fatto che non c’è stata una classifica finale né una squadra vincitrice del torneo e che tutti i giovani calciatori sono stati premiati con medaglie uguali per tutti. Nella seconda fase del torneo, ha precisato, non sono state effettuate partite ad eliminazione diretta anche se alcune squadre hanno finito di giocare prima rispetto ad altre, “per organizzazione logistica”. La CDT deve pertanto basare la propria decisione sul documento della formula del torneo, per come presentato dalla Società organizzante e per come modificato dall’Ufficio Tornei del CR FVG, sui referti delle singole gare e sulle sole dichiarazioni del sig. RAPPOSELLI, giacché altri argomenti concreti per intendere come si siano svolti i fatti non sono dati. Il regolamento di Partecipazione del Torneo, ai suoi artt, 10 e 11, ha vietato già in origine i calci di rigore e i tempi supplementari, assecondando le norme asseritamente lese, che vogliono evitare ai piccoli calciatori momenti particolarmente stressanti nell’esercizio ludico motorio di una competizione che pur deve essere “agonisticamente attiva”. L’agonismo infatti fa parte dell’essere uomo, così come è essenziale alla Natura stessa, e tale dato non è seriamente contrastabile: così come il predatore (uomo o animale che sia) è gratificato dall’aver vinto la resistenza della preda e la preda è gratificata dall’essere sfuggita al predatore, così anche il bimbo da quando è in fasce è gratificato quando riesce a concretizzare un suo intento, per quanto elementare esso sia: stare per la prima volta in posizione eretta, leggere la prima parola, segnare il primo gol. Se l’intento della norma mirasse ad eliminare l’agonismo, non avrebbe senso permettere il confronto tra due squadre. Non solo, ma se quella fosse la chiave di lettura, avremmo il paradosso per cui, seguendo le disposizioni del Comitato, facendo giocare gironi all’italiana anche nella seconda fase, il Torneo avrebbe avuto una classifica: da una vincitrice all’ultima squadra arrivata, pretendendo premi differenziati. La violazione denunciata, quindi, non trova ratio nella esigenza di arginare l’espressione agonistica di per sé, ma nella esigenza di tutelare i più piccoli solo da quegli aspetti dell’agonismo che possono essere estremizzanti. Analizzati anche i referti di gara, la CDT deve dare atto che tutti i rapporti di gara, singolarmente presi, hanno fatto emergere la assoluta regolarità degli incontri, delle condotte dei piccoli calciatori, dei loro dirigenti e dello stesso pubblico, dando così un’impronta al Torneo di grande armonia. Previsti per la prima fase quattro gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, l’organizzazione ha dovuto ripiegare su tre gironi da quattro squadre. Le gare della prima fase si sono regolarmente effettuate con formula all’italiana ed hanno portato alla redazione di una classifica che ha determinato la graduatoria dalla prima alla quarta tra le quattro squadre impegnate in ciascun girone. La seconda fase non ha seguito i dettami dell’Ufficio Tornei del CR FVG ed è stata affrontata con le modalità presentate originariamente nel Regolamento di Partecipazione. Il Regolamento non ha disposto una rigida predeterminazione delle gare, ma ha dato uno schema di riferimento basato sulle singole classifiche della prima fase, lasciando però all’organizzazione un certo spazio di manovra per determinare “quale squadra” avrebbe giocato contro “quale squadra”. In particolare: -delle tre squadre quarte arrivate nei gironi della prima fase, due hanno giocato tra loro e l’altra contro una delle squadre giunte terze (4^-4^; 4^-3^). Queste quattro squadre hanno poi giocato una seconda gara; per determinare “quale squadra” avrebbe giocato contro “quale squadra”, lo schema riporta “vincente contro vincente” e “perdente contro perdente”. Ma già la prima gara è finita in parità 2 a 2 e non emerge quale sia stato il criterio di scelta, per cui la CDT deve ritenere che, quanto a questa ipotesi, ci sia stata intesa dettata da canoni bonari, o comunque diversi da quelli vietati dalla norma. Le quattro squadre hanno complessivamente giocato cinque gare ciascuna: tre in prima fase e due in seconda fase. Fin qui, il concetto di omogeneità descritto dal sig. RAPPOSELLI non è contestabile. -Le altre otto squadre si sono invece incontrate secondo uno schema diverso, facendo incontrare le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi con le altre due terze e una delle tre seconde; le altre due seconde si sono incontrate tra loro (1^-3^; 1^-3^; 1^-2^; 2^-2^). Solo quattro squadre hanno ulteriormente giocato, e precisamente le tre vincenti di questi singoli incontri e una delle squadre che hanno pareggiato la loro gara. Le altre quattro non hanno proseguito la competizione. Anche in questo caso, pareggiata la gara, mancando qualsiasi evidenza documentale o testimoniale di come sia stata scelta la squadra che avrebbe giocato un’altra gara, la CDT deve ritenere che ci sia stata bonaria intesa, o comunque che sia stato applicato un criterio diverso da quelli vietati dalla norma. Le squadre che si sono fermate a questo punto hanno così giocato in tutto quattro gare: tre nella prima fase e una nella seconda, il che -volendo- le penalizza rispetto a quelle che nella prima fase si erano dimostrate meno competitive, e che nonostante ciò hanno potuto giocare una gara in più. -Effettivamente, poi, quattro squadre hanno proseguito il torneo disputando una apparente formula a semifinali e finali, giocando complessivamente sei gare: tre nella prima fase più una gara nella seconda, oltre alla apparente semifinale e finale. Ciò è accaduto secondo la formula del torneo originariamente denunciata, e depositata in Comitato. All’evidenza, così, non è stata rispettata la disposizione espressa dall’Ufficio Tornei del CR FVG di disputare anche nella seconda fase “ulteriori gironi all’italiana”. È chiaro che la formula adottata, apparentemente secondo il criterio semifinali e finali, così, oltre ad aver dato il là all’articolista per pubblicare sul giornale locale l’idea che c’è stata una classifica in cui la squadra di suo interesse locale, perdendo l’ultima gara, ha conquistato la piazza d’onore, ha violato la disposizione dell’Ufficio Tornei del CR FVG, rendendo fondato il deferimento in relazione a questa ipotesi di contestazione. In relazione alla prima ipotesi, invece, la CDT reputa il deferimento non fondato, perché effettivamente non emerge in alcun modo che siano state disputate delle gare ad eliminazione diretta con la finalità (S“al fine”) di determinare la classifica ultima. Al contrario, il fatto che il torneo si sia svolto in piena armonia secondo la formula originaria anche in presenza di pareggi, ai quali non hanno fatto seguito né tempi supplementari, né calci di rigore, così come, soprattutto, la mancanza di premiazioni secondo classifica, data dalla deposizione dello stesso sig. RAPPOSELLI, non contrastata da alcun elemento in atti, depongono nel senso che il risultato delle singole gare non è stato l’unico fattore a determinare se la squadra avrebbe dovuto disputare altra gara e contro chi, e soprattutto non è stato il fattore determinante l’esclusione della squadra soccombente dalla prosecuzione del torneo. In altri termini, la CDT non ravvisa nella dinamica del torneo quegli elementi di esasperazione del risultato che correttamente la disposizione evocata vuole evitare ai più piccoli. Il rilievo fattuale esposto dalla difesa del sig. RAPPOSELLI nel senso che concretamente vincitori e vinti sono stati premiati tutti nella stessa maniera, per il solo fatto della loro partecipazione, in nessun modo smentito, impone alla CDT di ritenere che la classifica sia esistita solo nella mente (e nella penna) dell’articolista, e non nella verità dei fatti. La responsabilità per la violazione commessa dai due deferiti per non aver seguito le direttive dettate dal Comitato di far disputare ulteriori gironi all’italiana, deve essere considerata su un piano di parità tra i due, perché se il sig. RAPPOSELLI è stato l’organizzatore materiale del Torneo, il presidente DONATI gli ha lasciato carta bianca senza preoccuparsi se il primo avesse osservato le disposizioni conferite dal Comitato. P.Q.M. la C.D.T. – FVG, ritenuta la violazione solo limitatamente alla mancata osservanza delle disposizioni così dispone: inibizione del sig. DONATI Corrado per giorni 20; inibizione del sig. RAPPOSELLI Lucio per giorni 20 da mettersi in esecuzione in ipotesi di nuovo suo tesseramento; Ammenda a carico della Società REAL UDINEST di euro 100,00. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it