COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 6.11.2013 (Gara: ARCE – NUOVA CASSINO CALCIO del 20.10.2013 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 6.11.2013 (Gara: ARCE - NUOVA CASSINO CALCIO del 20.10.2013 – Campionato di Promozione) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 85/LND del 6-11-2013 il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio irrogava, a seguito di tempestivo reclamo, alla società Nuova Cassino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 per aver fatto partecipare alla gara il calciatore SANDES DE OLIVEIRA Joao Paulo che, al momento, era privo dell’autorizzazione del Comitato Regionale Lazio che veniva in effetti pubblicato solo in data 25-10- 2013 con il comunicato ufficiale n. 77. Avverso tale decisione reclama la società Nuova Cassino che rileva come la disposizione relativa all’utilizzo di calciatore extracomunitari, mai tesserati all’estero, in sede di rinnovo annuale, sia di fatto discriminatoria, in quanto per i calciatori di nazionalità italiana il tesseramento viene fatto decorrere dal momento della richiesta mentre per quelli non italiani gli effetti decorrono dal momento della concessione dell’autorizzazione da parte del Comitato competente. La società Nuova Cassino aveva invece interpretato la disposizione in senso aderente alla disciplina comunitaria ed aveva quindi schierato il calciatore, in possesso di tutti i requisiti, dopo l’inoltro della richiesta di tesseramento ma prima, di pochi giorni, rispetto alla concessione dell’autorizzazione. Il reclamo è palesemente infondato. Le norme in materia di tesseramento sono tutte tassative e non prevedono possibilità di interpretazioni analoghe ed estensive. L’elemento psicologico nel compimento di atti che violino tali norme e del tutto ininfluente in quanto si prescinde sia dal dolo che dalla colpa, bastando che la disposizione risulti violata. Infine la differenziazione delle modalità di accesso al tesseramento tra i calciatori italiani e quelli extracomunitari risiede nella necessità di permanenza dei requisiti ulteriori, rispetto a quello della libertà da vincoli, richiesti per il tesseramento dei non cittadini italiani, quali quello della regolarità della permanenza nel territorio nazionale. La decisione impugnata è quindi esente da vizi ed aderente alle norme e va pertanto confermata. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, come anticipato sul C.U. n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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